SCIA in sanatoria: in Lazio il silenzio è rigetto

Il TAR chiarisce che nel Lazio la mancata adozione di un provvedimento espresso è da qualificarsi alla stregua di rigetto tacito dell’istanza di sanatoria

di Gianluca Oreto - 16/05/2023

"Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico". Lo prevede l'art. 2, comma 1 del d.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia) che rende sempre molto difficile in Italia la comprensione di talune norme che riguardano l'edilizia spostandosi di qualche chilometro.

SCIA in sanatoria: gli effetti del silenzio

Tra i punti su cui la normativa edilizia non è chiarissima, per la quale la stessa giurisprudenza ha formulato diversi orientamenti, vi è l'art. 37 del T.U. Edilizia che definisce l'accertamento di conformità mediante la cosiddetta "SCIA in sanatoria".

Le possibilità sananti offerte dal d.P.R. n. 380/2001 sono, infatti, limitate ai soli articoli 36 e 37. Ma mentre sull'art. 36 è "normato" che decorsi "in silenzio" 60 giorni dalla richiesta di permesso di costruire in sanatoria, la richiesta stessa si intende rifiutata, sull'art. 37 si discute ancora tanto sugli effetti del silenzio serbato dalla amministrazione sulla SCIA in sanatoria.

E su questo silenzio si sono formati (al momento) 3 diversi orientamenti della giurisprudenza:

  • silenzio-rigetto - ovvero i medesimi effetti dell'art. 36;
  • silenzio-assenso - formazione tacita del titolo edilizio;
  • silenzio-inadempimento - il procedimento può ritenersi favorevolmente concluso per il privato solo allorquando vi sia un provvedimento espresso dell'amministrazione procedente, pena la sussistenza di un'ipotesi di inadempimento.

La sentenza del TAR Lazio

L'argomento è stato oggetto della nuova sentenza del TAR Lazio n. 7008 del 24 aprile 2023 che approfondisce il tema del silenzio sulla pratica di SCIA edilizia presentata ai sensi dell'art. 37 del T.U. Edilizia.

I giudici di primo grado ricordano il comma 4, art. 22, della Legge della Regione Lazio 11 Agosto 2008, n. 15 recante "Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia" a mente del quale "Sulla richiesta del titolo abilitativo in sanatoria il comune si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata".

Lo stesso art. 22 parla di:

  • richiesta il rilascio del permesso di costruire in sanatoria;
  • presentazione di denuncia di inizio attività in sanatoria (oggi segnalazione certificata di inizio attività).

Secondo il TAR Lazio, tenuto conto che l’art. 22, comma 4 citato, gli effetti del silenzio serbato dall’amministrazione sulle istanze di permesso di costruire in sanatoria di cui all’art. 36 e di SCIA in sanatoria ai sensi del successivo art. 37 del T.U. Edilizia sono i medesimi.

La mancata adozione di un provvedimento espresso, dunque, è da qualificarsi alla stregua di rigetto tacito dell’istanza di sanatoria e necessita eventualmente di tempestiva impugnazione entro il termine decadenziale di cui all’art. 29 c.p.a. (60 giorni).

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