SCIA in sanatoria: serve un provvedimento espresso della P.A.?

Dal Comune di Roma un importante chiarimento in merito all’applicazione dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) relativo alla SCIA in sanatoria

di Gianluca Oreto - 17/11/2023

In attesa che il Legislatore si decida sul percorso di riforma della normativa edilizia italiana, esistono delle questioni irrisolte che la giurisprudenza non è ancora riuscita a definire nel dettaglio. Tra queste il procedimento che sottende all’accertamento di conformità mediante l’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), ovvero la SCIA in sanatoria.

Sanatoria edilizia: come si ottiene

Preliminarmente occorre ricordare che, leggi speciali a parte (condono edilizio), le possibilità sananti di eventuali abusi edilizi sono parecchio vincolate e, fiscalizzazione a parte (altra problematica che meriterebbe più attenzione), limitate alle disposizioni contenute negli articoli 36 e 37 del Testo Unico Edilizia.

L’art. 36 definisce l’accertamento di conformità per gli interventi realizzati in assenza o difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA alternativa. Il successivo art. 37, invece, definisce la sanatoria per gli interventi realizzati in assenza o difformità dalla SCIA ordinaria. Mentre, però, l’art. 36 prevede un termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza decorsi in quali la stessa si intende rifiutata (silenzio-rigetto), l’art. 37 non prevede tempistiche per la lavorazione della domanda, con la conseguenza che ogni amministrazione ha fornito la sua interpretazione e la stessa giurisprudenza non è stata unanime.

Nel dettaglio, sulla SCIA in sanatoria si sono formati 3 diversi orientamenti della giurisprudenza:

  • silenzio-rigetto (al pari del permesso di costruire in sanatoria ma senza alcun riferimento normativo sulle tempistiche);
  • silenzio-assenso;
  • silenzio-inadempimento.

Il parere del Comune di Roma

Nonostante il TAR Lazio si sia recentemente espresso (sentenza n. 7008 del 24 aprile 2023) sulla questione affermando che il silenzio alla SCIA in sanatoria (art. 37) produca gli stessi effetti di quello del permesso di costruire in sanatoria (art. 36), ovvero silenzio-rigetto, con il parere del 14 novembre 2023, prot. 0200290 (che dovrebbe fare scuola in tutta Italia) ad oggetto “Accertamento di conformità ex art. 37 comma 4 del D.p.r. n. 380/2001 e 22 comma 2 lett. c) della L.R. Lazio n. 15/2008. Applicazione del regime amministrativo della SCIA ex art. 19 della L. n. 241/1990” il Comune di Roma ha fornito la sua interpretazione.

Relativamente ai 3 indirizzi della giustizia amministrativa il parere del Comune di Roma evidenzia come gli stessi non pendano mai in considerazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 222/2016 (Decreto SCIA) che nella Tabella A allegata, Sezione II, punto 41 definisce il regime amministrativo da applicare agli interventi realizzati in assenza di SCIA e qualora gli stessi risultino possedere la doppia conformità alla normativa vigente sia al momento della realizzazione degli interventi che a quello di presentazione della domanda.

Gli effetti del silenzio alla SCIA in sanatoria

Ciò premesso, il Parere del Comune di Roma chiarisce senza possibilità di interpretazione che “l’Accertamento di conformità ex art. 37 del D.p.r. n. 380/2001 e 22 della L.R. Lazio n. 15/2008, devono conformarsi al regime amministrativo della Segnalazione certificata di inizio attività, assumendo le relative regole procedurali, con particolare riferimento all’inquadramento del contegno inerte eventualmente mantenuto da parte dell’Amministrazione in termini di silenzio da qualificarsi come assenso”.

Un chiarimento in linea con quanto disposto all’art. 2 del D.Lgs. n. 222/2016 che al comma 1 prevede:

A ciascuna delle attività elencate nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, si applica il regime amministrativo ivi indicato.

E al successivo comma 2:

Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico. Ove per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. Alla comunicazione sono allegate asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Come già scritto, la Tabella A, Sez. II - Edilizia, allegata al D.Lgs. n. 222/2016 al punto 41 individua espressamente la SCIA IN SANATORIA ex art. 37 D.p.r. n. 380/2001 tra gli interventi assoggettati al regime amministrativo della SCIA ex art. 19 della L. n. 241/1990.

L’art. 5 del D.Lgs. n. 222/2016 stabilisce che “le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto” possano prevedere livelli ulteriori di semplificazione, ma non eliminare o ridurre la semplificazione stabilita da detto decreto, con l’ulteriore previsione, di cui all’art. 6, co. 2, che “le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 2017”.

Ne discende che, ai fini del perfezionamento del procedimento di SCIA in sanatoria trovano applicazione i limiti di formazione e di tempo declinati nell’art. 19, commi 3, 4, 6 bis e 6 ter della L. n. 241 del 1990, in combinato disposto con le condizioni per l’annullamento in autotutela (art. 21-nonies della medesima legge).

Conclusioni

Concludendo, il Parere del Comune di Roma chiarisce che “non è richiesta l’emanazione di un provvedimento espresso da parte dell’Amministrazione, né, tanto meno, in caso di inerzia di quest’ultima, si può configurare un rifiuto o un rigetto dell’istanza della parte privata”.

Considerazioni su cui mi trovo assolutamente in accordo.

Ringrazion l'amico avvocato Andrea Di Leo (grande conoscitore della materia) per la segnalazione del parere.

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