Semplificazione installazione impianti fotovoltaici: la nota ANCE

Punti di forza e criticità dell'art. 9, comma 1 del Decreto Energia, soprattutto in relazione alla disciplina già esistente sul tema

di Redazione tecnica - 06/05/2022

La Direzione Edilizia, Ambiente e Territorio di ANCE ha pubblicato un’interessante nota tecnica relativa alle semplificazioni per l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici previste all’art. 9, comma 1 del D.L. n. 17/2022 (cd. "Decreto Energia"), come convertito dalla legge n. 34/2022.

Installazione impianti fotovoltaici in edilizia libera: la nota ANCE

La norma, come modificata dalla legge di conversione (in vigore dal 29 aprile scorso), stabilisce che l’installazione degli impianti solari termici e fotovoltaici:

  • rientra fra gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del Dpr 380/2001 cd. “Testo Unico Edilizia” e quindi nell’attività edilizia libera;
  • può avvenire su edifici e su strutture e manufatti fuori terra (es. tettoie, pergole, autorimesse, ecc.) ovunque ubicati, comprese le zone A dei piani urbanistici comunali come individuate ai sensi del DM 1444/1968 (o le zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale o locale);
  • può avvenire con qualunque modalità (es. su coperture inclinate o piane) e non è previsto un limite quantitativo in termini di potenza massima o di superficie, ferme restando le eventuali disposizioni di settore che prevedono specifici limiti;
  • è liberalizzata insieme anche alle opere per la connessione degli impianti alla rete elettrica e agli eventuali interventi di potenziamento o adeguamento della rete esterni agli edifici, alle strutture o ai manufatti;
  • non è soggetta all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, (es. nulla osta ente parco, autorizzazione per vincolo idrogeologico, ecc.) compresi quelli previsti dal D.lgs. 42/2004, cd. Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In particolare, con la legge di conversione n. 34/2022 è stata chiarita l’applicazione della norma anche alle zone A dei piani urbanistici comunali, ossia ai centri storici.

Secondo quanto disposto dal D.L. n. 17/2022 anche in queste parti di città l’installazione dei pannelli solari sugli edifici o su altre strutture rientra tra le attività di edilizia libera e non richiede atti di assenso preventivi, ad esclusione dei centri storici soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, all’interno dei quali è necessario richiedere l’autorizzazione paesaggistica per questi interventi.

Come chiarito però nella legge di conversione, anche per gli immobili ubicati nei centri storici vincolati l’installazione è libera se avviene con “pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”.

Interventi non rientranti in edilizia libera

Come specificato nella nota tecnica, sono esclusi dalla liberalizzazione e continuano ad essere subordinati al previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146 D.lgs. 42/2004 e Dpr 31/2017) gli impianti da installarsi su immobili:

  • soggetti a vincolo paesaggistico mediante apposito decreto ai sensi dell’art.136, comma 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004 (ville, giardini, parchi, ecc.);
  • ubicati in aree su cui è stato imposto un vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) del medesimo D.lgs., fra le quali vi rientrano anche i centri storici.
    In questo caso l’installazione è comunque libera se i pannelli sono integrati nelle coperture e non sono visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, ad eccezione delle coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale;
  • soggetti a vincolo culturale, per i quali deve essere acquisita l’autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 42/2004.

Semplificazione installazione pannelli fotovoltaici: criticità

Nonostante la volontà di semplificare e incentivare gli interventi di installazione di pannelli fotovoltaici, l’art. 9, comma 1 del DL energia, come integrato dalla Legge di conversione, non regola il rapporto con le altre norme vigenti in tema di installazione di pannelli solari, primo fra tutti il D.P.R. n. 31/2017 che individua gli interventi soggetti ad autorizzazione semplificata e quelli esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.

In particolare, il Dpr 31/2017 esclude dall’autorizzazione paesaggistica:

  • l’installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni;
  • installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Allegato A, voce A.6).

Si tratta di un disposto in contrasto con la nuova norma, per cui ANCE sottolinea la necessità di armonizzare la disciplina con una revisione. Nel frattempo l’Associazione ritiene comunque prevalente la disciplina dell’art. 9, comma 1, sia perché più favorevole, sia in base all’art. 15 delle cd. Preleggi al Codice civile che, in caso di conflitto tra norme che regolano la medesima materia, stabilisce la prevalenza di quella più recente se dello stesso rango.

Rapporti con le altre norme sul fotovoltaico

La nota riporta anche le diverse normative – statali, regionali e locali - che trattano il tema dell’installazione degli impianti solari e che non risultano coordinate con la disciplina introdotta dall’art. 9, comma 1 del D.L. n. 17/2022. Anche in questo caso, in applicazione dell’art. 15 delle cd. Preleggi sulla successione delle leggi nel tempo, si ritiene di dover ribadire in generale la prevalenza, in caso di conflitto tra norme che regolano la medesima materia, di quella più recente (se dello stesso rango) e quindi della nuova normativa del DL 17/2022.

Nel dettaglio si dovrebbero ritenere superati per le parti incompatibili:

  • l’Allegato II del D.lgs. 199/2021 nella parte relativa alle procedure abilitative per l’installazione degli impianti solari;
  • l’art. 6, comma 1, lett. e-quater) del Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia”, in base al quale rientra nell’attività edilizia libera l’installazione di “pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell’ allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell’ articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all’ articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”. Dovrebbe invece ritenersi applicabile la previsione relativa all’installazione di pannelli collocati a terra in adiacenza agli edifici, non essendo tale tipologia di intervento espressamente contemplata dall’art. 9, comma 1 del DL 17/2022;
  • il Glossario dell’attività edilizia libera di cui al DM 2 marzo 2018, nelle parti relative alla installazione di tali impianti.

Inoltre si dovrebbero infine ritenere superate, perché di rango inferiore, anche le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali che spesso intervengono a limitare l’installazione degli impianti da fonti rinnovabili (soprattutto con riferimento ai centri storici).

Come sottolinea ANCE, queste prescrizioni non solo non vengono fatte salve dall’art. 9, comma 1 (come avviene invece all’art. 6 del Dpr 380/2001), ma vanno in questa direzione sia l’indicazione per cui l’installazione degli impianti solari può avvenire “con qualunque modalità”, sia la liberalizzazione all’interno delle zone A.

Recepimento norma nelle Regioni a Statuto Speciale e nelle Province Autonome

Come previsto dall’art. 42-ter, inserito nel decreto Legge 17/2022 dalla legge di conversione, le disposizioni del provvedimento si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”. Secondo quanto disposto, nella Nota si ritiene che l’applicazione dell’art. 9, comma 1, non necessiti di apposito recepimento.

Semplificazione interventi e normativa Superbonus

Imprescindibile il riferimento all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (commi 13-ter e 13-quinquies, come introdotti dal D.L. n. 77/2021) che include l’installazione dei pannelli termici e fotovoltaici tra gli interventi agevolati con il Superbonus 110%.

In base ad essa, infatti:

  • tutti gli interventi agevolati con il Superbonus 110% (sia trainanti, sia trainati), tranne quelli di demolizione e ricostruzione, sono classificati manutenzione straordinaria e subordinati alla CILA-Superbonus (cd. CILAS). La mancata presentazione della CILAS determina la decadenza del titolare dal beneficio fiscale;
  • sono subordinate a CILAS anche le opere classificate in attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del Dpr 380/2001 e in questi casi nella CILAS è richiesta la sola descrizione dell’intervento.

Sul punto, ANCE ritiene che si continui a dovere applicare la disciplina dell’art. 119 DL 34/2020 sia perché si tratta di una normativa speciale (in quanto tale prevalente in caso di contrasto con quella più generale), sia perché la mancata presentazione della CILAS determinerebbe la decadenza dal beneficio fiscale.

Spese escluse da asseverazione di congruità

Infine, come disposto dall’art. 121, comma 1-ter, lettera b) del D.L. n. 34/2020, per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10 mila euro e per i lavori in edilizia libera, non occorre il visto di conformità. Per individuare gli interventi ricompresi nella categoria dell’edilizia libera la norma rinvia al T.U. Edilizia (D.P.R. n. 380/2001, al Glossario dell’attività edilizia libera (Decreto Ministeriale 2 marzo 2018) e alle previsioni normative regionali.

Tuttavia, con specifico riferimento alle spese connesse alla realizzazione di impianti fotovoltaici e termici, ANCE spiega che sarà necessario considerare anche quanto previsto dall’articolo 7 bis, comma 5 del D.lgs. 28/2011, come modificato dall’articolo 9 del DL 17/2022, ai fini della classificazione come attività edilizia libera.

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