Servizi di ingegneria e architettura, CNI: ‘Nessun via libera a gare senza equo compenso’

Per il Consiglio Nazionale degli Ingegneri la Legge n. 49/2023 sull’equo compenso dei professionisti è cristallina e il divieto di ribassi resta un punto fermo

di Gianluca Oreto - 15/03/2024

Continuerà a far discutere ancora per parecchio tempo la delibera ANAC 28 febbraio 2024, n. 101 resa in riferimento alla legittima mancata esclusione da una gara di progettazione dei professionisti offerenti un ribasso del compenso inferiore ai parametri stabiliti dal DM 17/06/2016.

Equo compenso: interviene il CNI

Se ne discuterà almeno fino a quando la Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici, il Ministero delle Infrastrutture, il Parlamento o il Governo stesso non decideranno di intervenire chiarendo definitivamente il rapporto tra le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) e quelle della Legge n. 49/2023 che (dopo anni di attesa) ha disciplinato l’equo compenso delle prestazioni professionali.

Dopo Fondazione Inarcassa, è intervenuto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri secondo cui “La Legge n.49/2023 è chiara ed altrettanto chiaro è l’orientamento del legislatore, in particolare per quanto riguarda il tema dei ribassi che si possono applicare soltanto alla componente delle spese e non al compenso professionale di chi si occupa della progettazione. Su questo punto non sono ammessi passi indietro. Del resto la stessa Anac ha previsto espressamente l’applicazione dell’Equo compenso nel suo bando-tipo che è inteso come vincolante per le stazioni appaltanti”.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha riportato le conclusioni del parere ANAC secondo cui:

L’assenza di chiare indicazioni normative e di orientamenti giurisprudenziali consolidati circa i rapporti tra la normativa sull’equo compenso stabilita dal nuovo Codice Appalti e le procedure di gara dirette all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura – scrive Anac - impedisce che possa operare il meccanismo dell’eterointegrazione del bando di gara e che, per tale via, possa essere disposta l’esclusione di operatori economici che abbiano formulato un ribasso tale da ridurre la quota parte del compenso professionale”.

Nonostante l’evidente scollamento tra le regole del Codice dei contratti e la Legge sull’equo compenso, il CNI “respinge con forza tutte le interpretazioni, anche giornalistiche, volte a considerare il parere di Anac come un via libera alle gare senza l’applicazione dell’Equo compenso”.

I rilievi di ANAC e il Codice dei contratti

Come se il problema fossero le interpretazioni giornalistiche e non i rilievi stessi di ANAC che già con l’Atto del Presidente 27 giugno 2023 aveva evidenziato le problematiche applicative relative al coordinamento delle due citate norme. Da una parte la legge sull’equo compenso che considera illegittime le prestazioni rese al di sotto dei parametri stabiliti dal DM 17/06/2016 e il Codice dei contratti che, all’art. 108, relativamente all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale, prescrive l'utilizzo del criterio:

  • del minor prezzo per i contratti di importo inferiore a 140.000 euro;
  • dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) per i contratti di importo pari o superiore a 140.000 euro.

ANAC stessa, ma non solo, ha quindi chiesto un intervento che chiarisse definitivamente (e non lo può fare un comunicato, una delibera o un parere) se:

  • fosse necessario svolgere gare a prezzo fisso;
  • limitare il ribasso alle spese generali;
  • oppure non applicare la disciplina dell’equo compenso alle procedure di evidenza pubblica.

Delibera ANAC: gara legittima ma da impugnare in sede civile

Il CNI, invece, seguendo il commento d Fondazione Inarcassa, sottolinea come “il parere Anac si riferisca ad un caso del tutto particolare, che chiama in causa una lex specialis, quella relativa al caso dell’ospedale di Salerno, che contiene una lacuna in riferimento proprio all’applicazione dell’Equo compenso. Anac si limita a dire che non è possibile, in questo caso specifico, attivare il meccanismo di eterointegrazione del bando di gara. D’altra parte, la Legge n.49/2023 afferma che, a fronte di un ribasso eccessivo, non è nullo il contratto ma solo la clausola del valore. Quanto sostiene Anac, dunque, è corretto. La gara non può essere annullata, ma impugnata a posteriori dall'aggiudicatario in sede civile”.

Continuando, il CNI conferma che “la norma sull’Equo compenso è chiara come l'acqua. Asserisce con grande semplicità che si applica alle PA e che non sono valide le clausole che introducono ribassi sulla base d'asta e neanche sull'esito della gara. Voler forzare interpretazioni differenti in ragione di astrusi ragionamenti su specificità o prevalenza di norme, che peraltro sono insussistenti, rappresenta esclusivamente una arbitraria ingerenza e distorsione di una precisa e unanime volontà parlamentare”.

Soggetti contrari all’equo compenso

Il CNI - leggiamo nel comunicato - deve constatare come sempre più soggetti si stiano ponendo contro l’applicazione dell’Equo compenso perché, a loro dire, questo avrebbe un impatto insostenibile sul costo delle opere. A questo proposito, può essere utile ribadire alcuni elementi. In Italia negli ultimi anni siamo arrivati al paradosso per cui, mentre venivano abolite le tariffe professionali ed un tribunale stabiliva che pianificazioni urbanistiche complesse potessero anche essere remunerate 1 euro, diversi professionisti subivano contestazioni dall’Agenzia delle Entrate per corrispettivi sulle varie prestazioni ritenuti non congrui. L'Italia rischia di perdere un intero settore, quello dell'ingegneria civile, perché nessuno è più disponibile ad assumersi responsabilità (civili, penali, amministrative, talvolta erariali) a fronte di compensi sempre più esigui e complessità progettuali crescenti. Oggi i progetti hanno mille complessità in più per le tante norme sul BIM, i CAM, le regole europee, i vincoli ambientali, i cambiamenti climatici, le problematiche strutturali e di sicurezza. Al tempo stesso i compensi decrescono per via di ribassi che sono giunti anche al 70 o 80% della tariffa. La norma sull’Equo compenso tenta di riportare equilibrio tra professionisti e committenti forti, che normalmente dettavano la linea in maniera unilaterale. Parlando di cifre, poi, è bene osservare che le spese tecniche valgono mediamente il 10-15% del valore dell'opera. Applicare ad esse un ribasso anche del 40% significa risparmiare solo il 4-5% del valore dell'opera. Tutto questo a fronte di un progetto meno approfondito o compilato da tecnici meno qualificati. Continuare a spremere i progettisti contribuisce a mettere in campo progetti meno validi, che garantiscono anche meno la sicurezza dei cantieri e la qualità di opere che durante la loro vita utile assorbono per la gestione fino a dieci volte il costo della costruzione. Senza contare che, alla lunga, si arriverà ad un generale impoverimento della categoria di tecnici, che non vede più iscritti nei percorsi universitari di riferimento e che già ora non riesce a far fronte, sul piano numerico, alle esigenze del mercato”.

OK ai chiarimenti

Infine, il CNI ha preso atto della richiesta avanzata dal Presidente Anac Giuseppe Busia, al fine di chiarire i rapporti tra le Legge sull’Equo compenso e le norme sui contratti pubblici. Il Consiglio Nazionale ha giudicato positivamente ogni ulteriore approfondimento che possa fugare ogni residuo dubbio e definisca il modus operandi anche in casi del tutto particolari come quello in oggetto. A questo proposito il Consiglio Nazionale nelle prossime ore avrà un confronto proprio col Presidente Busia, al fine di lavorare assieme per superare gli ultimi dubbi sulla materia.

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