Sismabonus acquisti: niente computo metrico nell'asseverazione

Sismabonus acquisti: Agenzia delle Entrate e Commissione per il monitoraggio del sismabonus confermano che non serve inserire il costo dell'intervento nell'asseverazione

di Redazione tecnica - 09/06/2021

L'art. 119, comma 4 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto un incremento al 110%(superbonus) della detrazione fiscale prevista per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del Decreto Legge n. 63/2013 (sismabonus).

Il sismabonus acquisti

Tra gli interventi previsti, con il comma 1-septies è prevista che la detrazione fiscale possa essere fruita dagli acquirenti di case antisismiche realizzate da imprese di costruzione mediante demolizione e ricostruzione con vendita entro 18 mesi dal termine dei lavori (e comunque entro il termine di agevolazione della norma).

L'asseverazione tecnica

Per la fruizione delle detrazioni fiscali previste per tutti gli interventi di riduzione del rischio sismico sono previsti una serie di adempimenti tra i quali l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.

L'asseverazione tecnica è stata prevista con il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 recante "Sismabonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati". Questo Decreto è stato negli anni modificato fino ad arrivare alle modifiche richieste dal Superbonus 110% apportate dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020, n. 329 che riporta i seguenti allegati (riportati di seguito in ordine cronologico di utilizzo):

  • Allegato B – Asseverazione del progettista da allegare alla richiesta del titolo edilizio;
  • Allegato 1 – Asseverazione del direttore dei lavori per stato di avanzamento;
  • Allegato B1 – Asseverazione del direttore dei lavori a fine lavori;
  • Allegato B2 – Asseverazione del collaudatore a fine lavori.

Il modello di asseverazione del progettista

All'interno del modello di asseverazione del progettista, da allegare al titolo edilizio entro l'avvio del cantiere, è presente una specifica sezione in cui indicare:

  • il prezziario utilizzato per la stima dei lavori;
  • l'importo complessivo dell'intervento (comprese le spese professionali)
  • l'importo complessivo dei lavori.

Asseverazione sismabonus

Sismabonus acquisti e computo metrico

Si è posto il problema di cosa si dovesse indicare nel caso di sismabonus acquisti. Problema a cui hanno fornito risposta la Commissione Consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28/02/2017, n. 58 e l'Agenzia delle Entrate.

Entrambi sono concordi nel ritenere che non è necessario redigere il computo metrico estimativo dei lavori e non debba essere compilata la sezione del modulo che richiede l’indicazione del costo complessivo dell’intervento. Nel caso di sismabonus acquisti, infatti, la detrazione fiscale è determinata sulla base del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Non ha quindi relazione col “costo complessivo dell’intervento” richiesto nel modulo di asseverazione, da indicare negli altri casi di interventi strutturali eseguiti su edifici esistenti.

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