Plusvalenze su immobili Superbonus e Sismabonus: le novità nel TUIR
Ricordiamo che con la legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023), il legislatore ha introdotto una nuova ipotesi di plusvalenza imponibile mediante l’aggiunta della lettera b-bis) all’art. 67, comma 1, del TUIR.
Essa si applica alla “prima cessione” onerosa di immobili oggetto di interventi agevolati di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (Superbonus), effettuata entro dieci anni dal termine degli interventi, escludendo:
- le unità immobiliari acquisite per successione;
- gli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente (o suoi familiari) per la maggior parte del periodo tra acquisto e vendita.
L’art. 68 del TUIR, come riformulato, specifica inoltre che per gli immobili oggetto di Superbonus al 110%, in caso di prima cessione entro cinque anni dal termine lavori, non si tiene conto delle spese agevolate per la determinazione del costo inerente, se il beneficiario ha optato per lo sconto in fattura o la cessione del credito.