La risposta dell'Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere all’interpello, precisa un punto fondamentale: l’ipotesi di plusvalenza di cui alla lett. b-bis) dell’art. 67, comma 1 del TUIR si applica solo alla prima cessione successiva alla conclusione dei lavori Superbonus, da parte del soggetto che ha eseguito gli interventi agevolati (impresa costruttrice o ristrutturatrice).
Pertanto, nel caso in esame, in cui l’istante ha acquistato nel 2021 l’immobile da impresa che aveva eseguito lavori con Sismabonus 110% e intende venderlo nel 2025, non si configura una plusvalenza ex lett. b-bis), poiché si tratta di una seconda cessione.
Tuttavia, se l’immobile viene venduto entro cinque anni dall’acquisto, in assenza dell’uso come abitazione principale, trova comunque applicazione la lett. b) del medesimo art. 67 del TUIR: si realizza una plusvalenza imponibile ordinaria, calcolata come differenza tra prezzo di vendita e prezzo d’acquisto, aumentato degli oneri accessori (spese notarili, provvigioni, ecc.).