Sismabonus acquisti: scadenza prorogata

Il contratto definitivo potrà essere stipulato entro la fine dell'anno, salvo il rispetto di alcune condizioni

di Redazione tecnica - 01/07/2022

Con la conversione in legge n. 79/2022 del Decreto Legge n. 36/2022 (CD. “Decreto PNRR2”), recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, è stata ufficializzata una nuova e importante disposizione sul Sismabonus acquisti.

Superbonus 110% e Sismabonus Acquisti: le novità con la legge n. 79/2022

In particolare, con l’inserimento all’art. 18 del comma 4-ter, è stato stabilito che “All’articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «presente disposizione» sono inserite le seguenti: «. Per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l’atto definitivo di compravendita può essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022".

Con la conversione in legge del Decreto PNRR 2 è stata quindi posticipata la scadenza per la stipula dell’atto definitivo di compravendita, con una proroga di 6 mesi, fino al 31 dicembre 2022, a condizione che al 30 giugno:

  • sia stato sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato;
  • siano stati versati gli acconti utilizzando lo sconto in fattura e sia stato maturato il relativo credito d’imposta;
  • sia stata rilasciata la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali;
  • sia avvenuto il collaudo dell’immobile, con rilascio dell'asseverazione sismica;
  • l’immobile sia stato accatastato almeno in categoria F/4.

Qualora invece non sussistano queste condizioni, dal 1° luglio 2022 si perderà l’aliquota di detrazione al 110%.

Cos’è il Sismabonus Acquisti

Come previsto dall’art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013, il Sismabonus Acquisti consiste in una detrazione d’imposta:

  • del 75% del prezzo di acquisto a seguito di un intervento di demolizione e ricostruzione con cui si ottiene il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore
  • dell’85% se dopo i lavori si ottiene il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Con il comma 4 dell'art. 119 del Decreto Rilancio, le aliquote del 75% e dell’85% sono state elevate al 110%, riservando l’agevolazione a chi acquista da un’impresa un immobile a seguito di un intervento di demolizione e ricostruzione che ha comportato il passaggio ad una classe inferiore di rischio sismico, a condizione che la compravendita avvenga entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori.

L’art. 1, comma 28, della legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha fissato al 30 giugno 2022 il termine entro cui acqustare l'immobile per ottenere la detrazione del 110%, scadenza prorogata appunto al 31 dicembre 2022 dall’art. 18, comma 4-ter della legge n. 79/2022, salvo il rispetto delle condizioni sopraelencate.

Dal 1° luglio quindi l’aliquota dovrebbe tornare, fino al 2024, ai valori del 75% e dell’85%.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati