Soccorso istruttorio: come rimediare alla mancanza di garanzia provvisoria?
La sentenza del TAR: l’intestazione ex post della polizza all’aggiudicataria va contro il principio di immodificabilità dell’offerta
Le conclusioni del TAR
Nel caso in esame, la voltura prodotta in funzione sanante della polizza originariamente depositata, è posteriore alla data di presentazione delle offerte e risulta quindi inidonea a sostituire o integrare il documento originario.
Non si tratta della sanatoria di una carenza parziale, di una mera irregolarità formale o di una semplice “inesattezza”, ma dell’introduzione in gara di una polizza sostanzialmente nuova sul piano del soggetto contraente e sostitutiva della precedente, in quanto per la prima volta riferita al contraente effettivamente partecipante alla gara, posto che in precedenza -nessun documento dimostrava, con la necessaria chiarezza e univocità, che l’impresa prestatrice di garanzia si fosse impegnata in favore dell’aggiudicataria.
Questo anche perché in caso di escussione della garanzia una simile situazione rende il titolo della polizza sostanzialmente inesistente: il vizio della garanzia provvisoria è in realtà così serio da comprometterne proprio la funzione essenziale, che è quella di assicurare - ab origine - la serietà e l’affidabilità dell’offerta stessa “a garanzia del rispetto dell’ampio patto d’integrità cui si vincola chi partecipa a gare pubbliche”.
Da ciò consegue l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento dell’aggiudicazione.
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