Soccorso istruttorio: come rimediare alla mancanza di garanzia provvisoria?

La sentenza del TAR: l’intestazione ex post della polizza all’aggiudicataria va contro il principio di immodificabilità dell’offerta

di Redazione tecnica - 19/05/2025

Le conclusioni del TAR

Nel caso in esame, la voltura prodotta in funzione sanante della polizza originariamente depositata, è posteriore alla data di presentazione delle offerte e risulta quindi inidonea a sostituire o integrare il documento originario.

Non si tratta della sanatoria di una carenza parziale, di una mera irregolarità formale o di una semplice “inesattezza”, ma dell’introduzione in gara di una polizza sostanzialmente nuova sul piano del soggetto contraente e sostitutiva della precedente, in quanto per la prima volta riferita al contraente effettivamente partecipante alla gara, posto che in precedenza -nessun documento dimostrava, con la necessaria chiarezza e univocità, che l’impresa prestatrice di garanzia si fosse impegnata in favore dell’aggiudicataria.

Questo anche perché in caso di escussione della garanzia una simile situazione rende il titolo della polizza sostanzialmente inesistente: il vizio della garanzia provvisoria è in realtà così serio da comprometterne proprio la funzione essenziale, che è quella di assicurare - ab origine  - la serietà e l’affidabilità dell’offerta stessa “a garanzia del rispetto dell’ampio patto d’integrità cui si vincola chi partecipa a gare pubbliche”.

Da ciò consegue l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento dell’aggiudicazione.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati