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Somma urgenza e Programma Triennale: quando è obbligatorio l’aggiornamento dopo l’affidamento

Il MIT (parere n. 4016/2026) chiarisce il rapporto tra art. 140 e art. 37 del Codice dei contratti: affidamento immediato sì, ma inserimento in programmazione sopra soglia

di Redazione tecnica - 17/02/2026

Un intervento di somma urgenza può essere affidato anche se non è inserito nel Programma Triennale? Se l’evento è imprevedibile o calamitoso, l’aggiornamento della programmazione può essere evitato del tutto? Oppure l’affidamento immediato non esonera comunque dall’obbligo di inserimento successivo nel Programma?

Ha risposto a queste domande il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 4016 del 5 febbraio 2026 ha fornito un chiarimento importante su un tema tutt’altro che teorico: il rapporto tra la necessità di intervenire con urgenza in caso di emergenza e il principio di programmazione, che resta uno dei cardini del nuovo Codice dei contratti.

Il quesito: somma urgenza e obbligo di inserimento nel Programma Triennale

Il dubbio nasce dall’art. 5, comma 11, dell’Allegato I.5 al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) che consente la realizzazione di lavori non inseriti nell’Elenco Annuale quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni normative.

Le Istruzioni ITACA (aggiornamento 21 marzo 2024), nel paragrafo dedicato all’aggiornamento in corso d’anno, affermano che in tali casi è possibile avviare la procedura di affidamento senza necessariamente dare avvio alle procedure finalizzate al successivo aggiornamento del Programma Triennale.

Ed è proprio qui che nasce il problema interpretativo.

Quella formulazione significa che, per gli interventi di somma urgenza di cui all’art. 140 del Codice dei contratti, una volta affidati, non esiste alcun obbligo di inserimento in programmazione? Oppure l’aggiornamento resta comunque necessario, anche se successivo all’affidamento?

Somma urgenza e programmazione: cosa prevedono gli artt. 37 e 140 del Codice

Per comprendere la posizione espressa dal MIT è necessario circoscrivere il quadro normativo all’interno del quale si colloca il parere, perché il tema nasce proprio dall’interazione tra più disposizioni del Codice.

Il primo riferimento è l’art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina la programmazione dei lavori pubblici e stabilisce l’obbligo di inserimento nel Programma Triennale per gli interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all’art. 50, comma 1, lettera a) del Codice (oggi 150.000 euro)

Il secondo è l’art. 5, comma 11, dell’Allegato I.5, che consente la realizzazione di lavori non inseriti nell’Elenco Annuale quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni normative.

Il terzo è l’art. 140 del Codice, che regola le procedure in caso di somma urgenza e consente l’affidamento immediato quando l’intervento è indifferibile.

È proprio dall’intreccio tra queste tre disposizioni che nasce il dubbio interpretativo: da un lato la necessità di intervenire subito, dall’altro l’obbligo strutturale di programmazione. La questione, quindi, non è se l’affidamento possa essere immediato, ma come e quando l’intervento debba essere ricondotto dentro il sistema programmatorio previsto dal Codice.

Parere MIT 4016/2026: affidamento immediato ma aggiornamento obbligatorio sopra soglia

Alla luce del delineato quadro normativo, il MIT ha confermato che è corretto affermare che, in presenza di eventi imprevedibili o calamitosi, si possa avviare l’affidamento senza aggiornare preventivamente il Programma. Allo stesso tempo, però, questo non equivale a un’esenzione dall’obbligo di inserimento all’interno del programma triennale.

La formula utilizzata nelle Istruzioni ITACA non elimina l’obbligo di aggiornamento ma ne differisce solo il momento.

In particolare, il MIT precisa che:

  • l’inserimento nel Programma Triennale è obbligatorio per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro;
  • per interventi di importo inferiore non è richiesta la programmazione triennale, fermo restando il rispetto degli strumenti finanziari dell’ente;
  • per gli interventi di somma urgenza ex art. 140, l’affidamento può avvenire immediatamente, ma se l’importo supera la soglia dei 150.000 euro deve seguire un aggiornamento del Programma e dell’Elenco Annuale.

Perché la somma urgenza non elimina la programmazione triennale

Il chiarimento fornito dal MIT si inserisce in modo coerente nell’impianto del nuovo Codice.

La programmazione non è un adempimento formale da assolvere per prassi amministrativa. È una fase strutturale del ciclo dell’appalto, che presidia la coerenza finanziaria, garantisce trasparenza e consente il governo ordinato della spesa pubblica.

L’art. 140 disciplina una deroga procedurale legata all’urgenza dell’intervento, ma non sospende il sistema programmatorio. La somma urgenza consente di intervenire immediatamente, di affidare senza attendere le tempistiche ordinarie e di comprimere alcune scansioni procedimentali. Tuttavia, questa accelerazione riguarda il momento dell’affidamento, non l’esistenza dell’obbligo di programmazione.

Quando l’intervento supera la soglia prevista dall’art. 37, l’inserimento nel Programma Triennale resta un passaggio necessario. Non prima dell’affidamento, ma successivamente, attraverso l’aggiornamento del Programma e dell’Elenco Annuale.

In questo senso, la variazione successiva non è un mero adempimento formale: è lo strumento attraverso cui l’intervento emergenziale viene ricondotto dentro la pianificazione dell’ente, evitando che la deroga si trasformi in un’area sottratta al sistema di governo della spesa.

Somma urgenza e Programma Triennale: cosa devono fare RUP e stazioni appaltanti

In conclusione, il nuovo intervento del MIT mette ordine in un punto che, nella pratica, poteva prestarsi a interpretazioni eccessivamente estensive.

L’affidamento in somma urgenza può avvenire immediatamente, anche in assenza di preventiva iscrizione nel Programma Triennale. Questo è coerente con la logica dell’art. 140.

Ma quando l’intervento supera la soglia dei 150.000 euro, l’inserimento nel Programma e nell’Elenco Annuale resta un passaggio necessario, seppur successivo. Non è richiesto prima dell’affidamento, ma non può essere omesso.

Per i lavori sotto soglia, invece, non opera l’obbligo di programmazione triennale, fermo restando il necessario allineamento con gli strumenti finanziari dell’ente.

In sostanza, l’urgenza consente di comprimere i tempi, non di uscire dal sistema. La programmazione resta il perimetro entro cui anche l’intervento emergenziale deve essere ricondotto.

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