Soppalco in garage: SCIA o permesso di costruire?

TAR Campania: "La realizzazione di un soppalco costituisce un intervento la cui consistenza deve essere apprezzata caso per caso"

di Giorgio Vaiana - 05/07/2021

Soppalchi, quando sono abusivi? E quando, invece, possono essere autorizzati? Approfittiamo della sentenza del Tar Campania n. 1477/2021 per chiarire alcuni aspetti molto importanti sulla questione. Che non sono così scontati come sembrano.

L'ordinanza di demolizione

La disputa legale nasce dall'invio, da parte del Comune, dell'ordinanza di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi, di un soppalco in ferro e pannelli di compensato di legno realizzato all'interno di un garage. Secondo i proprietari del garage, che hanno fatto ricorso, la struttura non incide sul carico urbanistico e quindi non è soggetta a permesso di costruire, ma a DIA, Denuncia di inizio attività. Il comune non la pensa così.

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Caso per caso

Non bisogna essere frettolosi, dicono i giudici. La realizzazione di un soppalco va valutata caso per caso. Quindi viene fatto rientrare nell'ambito della ristrutturazione edilizia, qualora sia idoneo a generare un maggiore carico urbanistico mentre, nel caso in cui i lavori siano tali da comportare una superficie accessoria, non utilizzabile per il soggiorno delle persone, potrà considerarsi un intervento minore.

Nel caso analizzato, il soppalco realizzato non presenta dimensioni significative e, si legge nella sentenza, "non accresce il carico urbanistico dell’immobile, non risultando idoneo né ad ospitare il soggiorno di persone né ad alterare lo stato dei luoghi modificando sagoma o prospetto dell’edificio". Quindi, in definitiva, si tratta di un’opera realizzabile dietro semplice DIA/SCIA. E la mancanza di questi documenti non prevede la sanzione demolitoria. Ecco perché il ricorso è stato accolto e l'ordinanza di demolizione annullata.

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