Sopraelevazione su lastrico solare: di chi è la responsabilità in caso di crollo?

La Corte di Cassazione riconosce la corresponsabilità di condominio e proprietari, in quanto entrambi sono custodi delle cose

di Redazione tecnica - 20/04/2023

La realizzazione di una sopraelevazione su lastrico solare mal eseguita può costare cara, in caso di crollo. E costa cara sia al condominio che ai proprietari dell’appartamento realizzato, come dimostra la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 7415/2023, II sez. Civile, con la quale è stata confermata la corresponsabilità al 50% e la condanna in solido del Condominio e dei proprietari dell’immobile in questione.

Crollo sopraelevazione lastrico solare: di chi è la colpa?

Secondo i proprietari, la Corte di appello aveva errato nell’estendere anche a loro, oltre che al condominio, la responsabilità per il fatto e per non aver verificato se il piano fosse stato edificato dagli originari costruttori dell'immobile condominiale, e quindi senza aver appurato a quale data risalisse la costruzione, lasciando intendere che si trattasse di un'opera realizzata tanto recentemente da aver concorso alla causazione del danno.

Sul punto gli ermellini hanno specificato che la Corte d’Appello ha accertato, sulla scorta della c.t.u., che le cause del crollo fossero da attribuire a lavori di elevazione sopra il settimo piano che hanno prodotto un ottavo piano, con la realizzazione di un appartamento che ha poi causato i danni a quello inferiore. In particolare, i difetti di costruzione consistevano in una sopraelevazione poggiante su un solaio di copertura non idoneo a sostenere il carico di un piano ulteriore; per altro, la parete esterna non è stata edificata in corrispondenza di una parete del piano inferiore, cosicché essa scaricava il proprio peso su un punto del solaio non sorretto da un muro portante o comunque da un elemento idoneo a gravarsi del nuovo carico.

Su questa base, la sentenza impugnata ha imputato ai proprietari dell’appartamento la corresponsabilità per i danni, a cagione dei vizi della sopraelevazione, sul presupposto della loro qualità di custodi dell'appartamento all'ottavo piano, in quanto proprietari.

Nesso di causalità tra cosa in custodia e danno

Con ciò è stata data un'applicazione conforme alla responsabilità ex art. 2051 c.c., riscontrata congruamente sulla base dell'accertamento giudiziale del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, con i connotati della imprevedibilità ed inevitabilità oggettive e della adeguatezza causale, senza che la diligenza o meno del custode abbia rilevanza.

Nel caso di specie non costituisce caso fortuito il crollo del solaio, dovuto ad un vizio di costruzione dell'appartamento sovrastante, mentre non è ammissibile l'argomentazione che il crollo deriverebbe dall'esecuzione di lavori nel 1997, su iniziativa del Condominio, dal momento che essa mira a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto alla base della decisione del giudice, che non esibiscono profili censurabili nel giudizio di legittimità.

Né si può riconoscere una corresponsabilità al 50% del proprietario dell’appartamento sottostante, sulla base della presunzione di comproprietà del solaio, in quanto i danni strutturali non risiedono su un suo difetto, ma sulla sopraelevazione realizzata.

Infine, in riferimento alla corresponsabilità del Condominio, la Cassazione ha confermato la legittimità della sentenza di merito: la sopraelevazione ha avuto luogo su un solaio costruito originariamente come solaio di copertura, che in quanto tale era di proprietà condominiale. Essa ha fondato dunque la responsabilità del Condominio per non aver impedito l'intervento edilizio di sopraelevazione o comunque per non aver adottato cautele dirette ad evitare che uno dei muri esterni poggiasse «in falso».

 

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