Sospensione efficacia ordine di demolizione: cosa succede dopo il diniego di sanatoria?

Il diniego del titolo abilitativo determina la necessità di riemettere un ordine di demolizione? Ecco la risposta del Consiglio di Stato

di Redazione tecnica - 19/09/2022

La sospensione dell’efficacia di un ordine di demolizione è appunto solo sospensione, non annullamento della disposizione. Si potrebbe sintetizzare così il contenuto della sentenza n. 7542/2022 del Consiglio di Stato, con cui ha accolto l’appello di un’Amministrazione comunale in riferimento a un ordine di demolizione che, secondo il TAR, andava riemesso dopo il diniego di sanatoria.

Sospensione efficacia ordine di demolizione: cosa succede dopo?

La questione riguarda l’ordine di demolizione emesso per due edifici abusivi, sui quali i prorpietari hanno successivamente presentato istanza di accertamento di conformità. La richiesta era stata respinta e, secondo il TAR, a quel punto il Comune avrebbe dovuto riemettere l’ordine di demolizione: “l’amministrazione comunale ha omesso di attuare la rinnovazione del provvedimento demolitorio, che si sarebbe resa necessaria a seguito della presentazione da parte dei ricorrenti della richiesta di accertamento di conformità con riferimento alle opere de quibus e della definizione negativa del relativo procedimento”, basando tale decisione su una sentenza precedente del TAR Campania, secondo la quale “la presentazione dell'istanza di sanatoria successivamente all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione produce l'effetto di rendere inefficace tale ultimo provvedimento e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse; ed infatti il riesame dell'abusività dell'opera provocato dall'istanza di sanatoria, sia pure al fine di verificare l'eventuale sanabilità di quanto costruito, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto) che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa, dal momento che, in caso di diniego del richiesto accertamento di conformità, l'Amministrazione dovrebbe emettere una nuova ordinanza di demolizione, con fissazione di nuovi termini per ottemperarvi”.

Consiglio di Stato: no a un nuovo provvedimento di demolizione

Di diverso avviso Palazzo Spada: il Consiglio infatti non condivide il principio, secondo il quale nell’ipotesi di rigetto, esplicito o implicito, dell’istanza di accertamento di conformità, l’amministrazione debba riadottare l’ordinanza di demolizione. Questo perché una decisione del genere equivarrebbe a riconoscere in capo a un soggetto privato, destinatario di un provvedimento sanzionatorio, il potere di paralizzare, attraverso un sostanziale annullamento, quel medesimo provvedimento.

Da questo punto di vista, la giurisprudenza ha chiarito che la domanda di accertamento di conformità determina un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, ma tale inefficacia opera in termini di mera sospensione. In caso di rigetto dell’istanza di sanatoria, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia. Al riguardo viene, infatti, precisato che «Sostenere che la sola presentazione della domanda di accertamento di conformità determina il superamento del provvedimento sanzionatorio innescherebbe un procedimento ricorsivo senza fine perché il soggetto sanzionato potrebbe rinnovare (senza limitazioni di alcun genere) la domanda a seguito della riadozione di quel provvedimento. E ciò in contrasto con i principi dell’ordinamento che impongono l’accertamento delle situazioni giuridiche in via definitiva».

Contrariamente a quanto riconosciuto dal giudice di prime cure, il Collegio ritiene quindi che, in seguito al rigetto dell’istanza di accertamento di conformità, non era necessario “attuare la rinnovazione del provvedimento demolitorio”: l’appello è stato quindi accolto, ribadendo la legittimità dell’ordine di demolizione, che ha riacquistato la sua efficacia dopo il rigetto dell’istanza di sanatoria.

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