Suolo pubblico e strutture amovibili: prorogate concessioni e istanze semplificate

Prorogate al 30 giugno 2022 delle disposizioni previste per le imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo di suolo pubblico

di Redazione tecnica - 04/03/2022

Con la conversione in legge del decreto Milleproroghe, avvenuta con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022, n. 49, della legge n. 15/2022, è stato introdotto l’articolo 3-quinquies, relativo alle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell’articolo 9-ter del DL 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”).

Istanze per concessioni suolo pubblico: proroga semplificazioni 

In particolare l’art. 3-quinquies, inerente la “Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi” stabilisce che - fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), che già aveva disposto una proroga al 31 marzo 2022 - l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2022.

Ricordiamo che il citato comma 4 stabiliva che per tutto il 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse potevano essere presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al D.P.R. n.160/2010, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972.

Inoltre, con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, sempre per tutto il 2021, il comma 5 ha previsto che la posa in opera temporanea, da parte di imprese di ristorazione e di somministrazione di cibo e bevande, su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali allo svolgimento delle attività di ristorazione e somministrazione di cibo e bevande, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Non solo: per la posa in opera delle strutture amovibili è stato disapplicato il limite temporale previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. n. 380/20021 (Testo Unico Edilizia), il quale prevede un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale.

Suolo pubblico e strutture amovibili: cosa dispone il Milleproroghe

Con l’art. 3 quinquies le imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo di suolo pubblico potranno quindi continuare a:

  • presentare istanza semplificata, per via telematica e senza pagamento dell’imposta di bollo prevista per le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e per le domande di ampliamento nel caso di superfici già concesse;
  • utilizzare strutture amovibili in spazi aperti senza tenere conto degli eventuali limiti temporali previsti dalla legge.
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