Superbonus 110% e adempimenti: occhio alla sicurezza

L'art. 4, comma 1, lettera d) del Decreto MEF 18 febbraio 1998, n. 41 prevede che non si possa fruire di alcuna detrazione fiscale per le spese di ristrutturazione edilizia nel caso di violazione delle norme per la sicurezza nei cantieri

di Redazione tecnica - 16/04/2021

Quando si parla delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) messe a punto dal D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) è ormai chiaro a tutti che una condizione necessaria per valutare qualsiasi tipo di intervento è la conformità urbanistica-edilizia. Un aspetto su cui si è dibattuto tanto alla luce degli articoli 49 e 50 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Speciale Superbonus

Sicurezza Cantieri: gli adempimenti del committente

L'argomento è certamente importante e grazie all'avvento di questa nuova e potente detrazione fiscale, si è cominciato a parlare di stato legittimo, titoli edilizi, accertamento di conformità. Aspetti che fino a non poco tempo fa erano completamente sconosciuti da chi voleva avviare un cantiere. Ma è sufficiente?

La domanda è pertinente e mette in evidenza alcune criticità su cui finora non si è parlato a sufficienza: le norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 conosciuto come Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL).

Qualsiasi cantiere temporaneo o mobile è soggetto alle norme di cui al Titolo IV del TUSL che all'art. 90 definisce gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori. In particolare, il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, deve rispettare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (definite all'art. 15 del TUSL):

  • al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
  • all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Ma non solo...nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, deve designare il coordinatore per la progettazione (obbligo non previsto per lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori) e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti e delle abilitazioni previste. Deve comunicare alle imprese ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, e indicarli nel cartello di cantiere.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

  • verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare;
  • chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  • trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui ai due punti precedenti.

Speciale Testo Unico Edilizia

Sicurezza cantieri e detrazioni fiscali

Perché queste norme sono importanti ai fini del Superbonus 110%? In realtà, sono importanti per la fruizione di qualsiasi detrazione fiscale per le spese di ristrutturazione edilizia. L'art. 4, comma 1, lettera d) del Decreto MEF 18 febbraio 1998, n. 41 prevede, infatti, che le detrazioni fiscali non possono essere fruite nel caso di violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente.

Quindi, oltre alla verifica di conformità urbanistica-edilizia, affidare sempre i lavori ad un professionista che faccia correttamente attenzione a tutti gli adempimenti (compresi quelli previsti dal TUSL) è l'unica soluzione che mette al riparo da brutte sorprese...soprattutto quando si parla di detrazioni fiscali e di superbonus 110%.

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