Superbonus 110% e bonus edilizi: come cambia la cessione del credito

Da gennaio 2022 ad oggi il meccanismo di fruizione alternativa del superbonus e dei bonus edilizi è cambiato 4 volte. A che punto siamo arrivati?

di Gianluca Oreto - 24/05/2022

Le normative tecniche possono essere scritte più o meno bene, professionisti e imprese si sono sempre adeguati trovando il modo per applicarle. Il male più grande del Paese non è tanto (o solo) la scarsa qualità delle norme e del legislatore, quanto l’instabilità che causa incertezza e poca voglia di investire.

Superbonus 110% e bonus edilizi: la cessione del credito

Tipico esempio ne è il comparto dell’edilizia che in questa prima parte del 2022 sta vivendo il peggio normativo mai visto, con modifiche e contro-modifiche al vero motore che ha consentito la ripresa del biennio 2020-2021: il meccanismo di fruizione alternativa dei bonus edilizi, primo fra tutti il superbonus 110%.

Dopo la pubblicazione della Legge di Bilancio 2022 (la legge n. 234/2022), il Governo è intervenuto sul meccanismo di cessione del credito con i seguenti provvedimenti emergenziali:

Cessione del credito: le modifiche in ordine cronologico

Vediamo cosa è cambiato con le su richiamate modifiche:

  1. a fine gennaio 2022, il D.L. n. 4/2022 ha eliminato la cessione infinita prevedendo che una prima cessione libera + una sola a banche e intermediari finanziari senza ulteriori cessioni;
  2. a fine febbraio 2022, il D.L. n. 13/2022 ha aggiunto la possibilità, oltre la prima cessione libera, di due ulteriori cessioni a banche e intermediari finanziari senza ulteriori cessioni;
  3. a fine marzo 2022, con la legge di conversione del D.L. n. 4/2022 si sono rimessi i contenuti del D.L. n. 13/2022, abrogando quest’ultimo;
  4. a fine aprile 2022, con la legge di conversione del Decreto Bollette, è stata prevista la possibilità per le banche che dopo le due cessioni avessero esaurito il plafond disponibile, di effettuare una quarta cessione ai propri correntisti.

Arriviamo adesso ai giorni nostri con il Decreto Aiuti che ha modificato nuovamente il meccanismo delle opzioni alternative prevedendo che i soggetti che sostengono le spese che accedono ai bonus edilizi possano optare in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2 -quinquies , del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;
  • per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2 -quinquies , del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Cessione del credito: cosa è cambiato

Sostanzialmente, dopo lo sconto in fattura o al contribuente che ha maturato la detrazione, è consentita una prima cessione libera. Chi ha acquistato il credito può cedere solo ed esclusivamente a banche ed intermediari finanziari per due volte. Alle banche è concessa la possibilità di cedere il credito acquistato in favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 58/1998, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Stiamo parlando dei soggetti indicati nell’allegato 3 al Regolamento della Consob:

  • i soggetti che sono tenuti a essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
    1. banche;
    2. imprese di investimento;
    3. altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
    4. imprese di assicurazione;
    5. organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
    6. fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
    7. i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
    8. soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
    9. altri investitori istituzionali;
    10. agenti di cambio;
  • le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
    • totale di bilancio: 20 000 000 EUR;
    • fatturato netto: 40 000 000 EUR;
    • fondi propri: 2 000 000 EUR;
  • gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

Cosa e quando cambierà la cessione

Benché si dovrà attendere la conversione in legge del Decreto Aiuti, le banche si stanno già attivando per la ricerca di investitori professionali disponibili all’acquisto dei crediti fiscali. Si parla di grossi fondi e di nuove proposte di acquisto dei crediti che non saranno più dell’ordine dei 100/102 euro ogni 110 euro di credito maturato, ma dell’ordine di 95/96 euro ogni 110 euro.

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