Superbonus 110% e bonus edilizi: proposto il rinvio del Decreto anti-frode

La RPT aderisce alla proposta ANCE di rinvio dell’efficacia delle disposizioni previste dal Decreto anti-frode su visto di conformità e asseverazione di congruità

di Gianluca Oreto - 21/12/2021

Uno dei problemi più grandi degli aggiornamenti normativi (soprattutto in ambito tecnico) è la loro decorrenza. Chi si occupa di edilizia e lavori pubblici conosce molto bene questa problematica, soprattutto perché ha vissuto in prima persona alcune importanti modifiche arrivate dall'oggi al domani con la pubblicazione di norme immediatamente in vigore.

La decorrenza delle norme

Uno degli esempi più eclatanti è rappresentato dal D.Lgs. n. 50/2016, conosciuto a tutti come Codice dei contratti pubblici. Una norma pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016 che dall'oggi al domani ha completamente riformato il settore (il codice è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Molto più recentemente, chi si occupa di detrazioni fiscali ha vissuto:

  • il Decreto Semplificazioni-bis (il D.L. n. 77/2021), che ha introdotto nel nostro ordinamento la CILA-Superbonus (senza pensare alle implicazioni pratiche di recepimento degli sportelli unici edilizia oltre che dei tecnici che hanno dovuto applicare le nuove disposizioni);
  • molto più "pesantemente" il Decreto anti-frode (il D.L. n. 157/2021), che ha previsto nuovi adempimenti per i fruitori delle detrazioni fiscali più importanti in edilizia, con decorrenza 12 novembre 2021, ovvero il giorno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Non volendo entrare nel merito della "bontà" di queste modifiche (il cui commento non può essere esente da personalismi), è chiaro che prevedere nuovi adempimenti in corso d'opera evidenzia una scarsa conoscenza del legislatore verso un settore che prevede confronti, contratti ed esecuzione lavori.

Superbonus 110% e bonus edilizi: dal Decreto anti-frode alla Legge di Bilancio 2022

È in corso la discussione in Parlamento per l'approvazione della nuova Legge di Bilancio. Tra gli emendamenti spicca quello proposto dal Governo stesso (con tanto di via libera della ragioneria generale dello Stato) e che prevede l'abrogazione del Decreto enti-frode e l'inserimento integrale dei suoi contenuti all'interno della stessa legge.

Su questo emendamento sono stati presentati parecchi sub-emendamenti tra i quali quello proposto dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) a cui ha aderito la Rete Professioni Tecniche (RPT).

In particolare, l'emendamento propone il rinvio dell’efficacia delle disposizioni previste dal Decreto anti-frode agli interventi avviati dall1 gennaio 2022. Questo al fine di superare il blocco degli interventi in corso dovuto all’entrata in vigore delle nuove procedure.

Il sub-emendamento apporta diverse modifiche tra le quali:

  • l'entrata in vigore delle nuove disposizioni con riferimento agli interventi avviati dall'1 gennaio 2022;
  • l'adeguamento della Piattaforma di cessione del credito dell'Agenzia delle Entrate al fine di garantire la trasmissione delle comunicazioni anche in assenza del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese.

A darne notizia è il Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la circolare n. 829 del 16 dicembre 2021 con la quale viene trasmesso il sub-emendamento in questione unitamente alla relazione illustrativa nella quale è scritto:

Sebbene sia condivisa la scelta di una più attenta verifica circa la congruità dei costi degli interventi agevolati dai bonus ordinari, che non prevedono procedure attuative così stringenti come quelle stabilite ai fini del Superbonus, si ritiene che l’effetto retroattivo riconosciuto alle nuove disposizioni rischia di bloccare le iniziative in corso e ancor più quelle da avviare.
Per eliminare qualsiasi effetto retroattivo che incida sui lavori in corso, è necessario precisare che le nuove disposizioni si applichino solo agli interventi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge di Bilancio.
Ciò permetterebbe ancor più il rispetto dello “Statuto del contribuente” laddove prevede che modifiche così rilevanti alla normativa non abbiano effetti retroattivi, per garantire il principio di affidamento per gli interventi in corso.
Pertanto, con il subemendamento accluso, s’intende modificare l’emendamento del Governo 9.2000 prevedendo l’applicazione delle nuove misure agli interventi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore del legge di Bilancio. Per gli interventi avviati in data anteriore al 1° gennaio 2022, in vigenza del decreto legge abrogato, è previsto l’adeguamento dell’attuale versione della piattaforma informatica dell’Agenzia delle entrate per le comunicazioni della cessione dei crediti, in modo da consentire di effettuare le comunicazioni senza l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese.
Restano, comunque, fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto legge e le comunicazioni inviate sulla base delle nuove disposizioni.
L’emendamento non necessita di copertura finanziaria in quanto si provvede con risorse già disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

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