Superbonus 110% e bonus edilizi: la verifica di congruità nel dettaglio

Quali prezzari utilizzare per la verifica di congruità delle spese sostenute per gli interventi di superbonus e altri bonus edilizi?

di Gianluca Oreto - 02/12/2021

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore del Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto anti frode) molte cose sono cambiate mentre alcune sono rimaste tali. Mi riferisco al visto di conformità e all'asseverazione di congruità delle spese sostenute per gli interventi di superbonus 110% e degli altri bonus edilizi (bonus facciate incluso).

Superbonus 110%: la ricostruzione normativa

Per comprendere il funzionamento della norma occorre prendere come riferimento il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e nello specifico:

  • l'art. 119, commi 13 (lettere a e b) e 13-bis;
  • l'art. 121, commi 1, 1-ter e 2.

Oltre che l'Allegato A al Decreto MiSE 6 agosto 2020, il decreto Requisiti tecnici ecobonus (non il decreto Asseverazioni che riporta la stessa data).

L'art. 121 del Decreto Rilancio

Cominciamo l'analisi dall'art. 121:

  • il comma 1 ha previsto per il superbonus 110% le ormai conosciutissime opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito);
  • il comma 2 ha esteso queste opzioni agli altri bonus edilizi (ecobonus e sismabonus ordinari, bonus casa, bonus facciate,...);
  • il comma 1-ter, inserito dal Decreto anti-frode, ha esteso il visto di conformità e l'asseverazione di congruità delle spese anche agli altri bonus edilizi rimandando quest'ultima all'art. 119, comma 13-bis.

L'art. 119 del Decreto Rilancio

Mentre, l'art. 119:

  • al comma 13, lettera a) dispone "per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative";
    in questo comma viene detto sostanzialmente che per gli interventi di ecobonus 110% è necessario:
    • il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14 del D.L. n 63/2013, che sono i due decreti del MiSE 26 gennaio 2010 (per gli interventi precedenti il 6 ottobre 2020) e 6 agosto 2020 (per gli interventi successivi il 6 ottobre 2020), quest'ultimo conosciuto come DECRETO REQUISITI TECNICI ECOBONUS;
    • la congruità delle spese sostenute;
    • la pubblicazione di un decreto del MiSE per stabilire le modalità di trasmissione dell'asseverazione (ovvero il Decreto MiSE ASSEVERAZIONI non REQUISITI TECNICI).
  • al comma 13, lettera b) dispone "per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati"; in questo comma si parla degli interventi di sismabonus 110% per i quali è necessario:
    • rispettare i requisiti di cui al DM n. 58/2017;
    • asseverare la congruità delle spese sostenute.
  • al comma 13-ter, modificato dal Decreto anti frode, viene previsto "L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi"; in questo comma quello che ci interessa è la parte in grassetto che:
    • per l'asseverazione di congruità rimanda ai prezzari individuati al comma 13, lettera a) (che vi invito a rileggere perché in realtà non sono previsti prezzari in questa lettera) nonché ad un decreto del MiTE da emanare e nelle more ai prezzari regionali e provinciali, ai listini ufficiali e a quelli delle camere di commercio, mentre in difetto si possono utilizzare i prezzi di mercato.

Il Decreto requisiti tecnici ecobonus

Andiamo adesso all'Allegato A al Decreto MiSE 6 agosto 2020 che al punto 13 stabilisce che per la congruità delle spese relative agli interventi di cui all'art. 119, commi 1 e 2 (ecobonus 110%) è possibile utilizzare:

  • i prezzari regionali o in alternativa i prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice (privata) DEI – Tipografia del Genio Civile;
  • in mancanza le analisi dei prezzi.

I prezzari da utilizzare per la congruità delle spese sostenute

Dal combinato disposto ne viene fuori la seguente lettura normativa:

  1. per l'ecobonus 110% il Decreto requisiti tecnici specifica che la verifica di congruità si può fare sui prezzari regionali, su quelli della DEI e in mancanza facendo le analisi dei prezzi;
  2. per il sismabonus 110% e tutti gli altri bonus edilizi, la verifica di congruità si può fare utilizzando i prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o i listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Ho messo in grassetto listini ufficiali perché qualcuno potrebbe obiettare che tra i listini ufficiali si possono ricomprendere anche quelli delle DEI perché è la "tipografia del Genio Civile". Senza nulla togliere a questa casa editrice e alla qualità dei loro prezzari, faccio notare che la stessa è una società privata (potete fare una visura o andare sul loro sito nella sezione "Chi siamo" per verificarlo) che di pubblico e ufficiale non ha nulla a parte un nome che potrebbe rimandare ad un rapporto con il Genio Civile che non esiste.

Allo stato attuale, per superare l'impasse l'unica potrebbe essere una circolare congiunta del MiTE e del MEF che diano una valenza ufficiale ai prezzari della DEI...ma, molto onestamente, la vedo dura.

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