Superbonus 110% e Cappotto termico: la spesa massima ammissibile

Come si calcola la spesa massima ammissibile al superbonus 110% per un cappotto termico su un edificio plurifamiliare con ambienti riscaldati e non?

Quando si parla di superbonus 110% bisogna fare sempre molta attenzione. La lettura della normativa non sempre conduce verso univoci risultati e spesso il confronto tra colleghi può essere fondamentale per risolvere determinate problematiche.

Superbonus 110%: gli ambienti riscaldati

Una delle problematiche più grandi su cui ci siamo trovati a discutere riguarda il calcolo della spesa massima ammissibile alla detrazione fiscale del 110% per gli interventi di isolamento termico a cappotto di cui all'art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Negli ultimi tempi si erano sviluppate diverse scuole di pensiero. Alla fine per sciogliere ogni dubbio abbiamo interpellato l'ing. Domenico Prisinzano del Dipartimento Unità Efficienza Energetica dell'ENEA che ha sciolto ogni riserva.

Partiamo da un presupposto: l'intervento di isolamento termico a cappotto può essere portato in detrazione con il normale ecobonus o con il superbonus a condizione che venga applicato su una superficie disperdente, quindi riscaldata.

Superbonus 110% e cappotto termico: cosa dice la norma

Prima di entrare nel dettaglio, è utile ricordare cosa dice l'art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio, ovvero che è possibile portare in detrazione al 110% le spese sostenute per gli:

"interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017".

Superbonus 110% e cappotto termico: le 3 condizioni di ammissibilità

Per poter portare in detrazione al 110% le spese per il cappotto termico è necessario:

  • che l'immobile sia esistente e accatastato;
  • che il cappotto copra almeno il 25% della superficie disperdente lorda;
  • che il cappotto sia posato su una superficie disperdente (calda), ad eseclusione del tetto che rientra nel bonus anche se freddo.

Superbonus 110% e limiti di spesa: casi pratici

Per meglio chiarire, facciamo dei casi pratici.

Caso 1 - Edificio unifamiliare

Nel caso di edificio unifamiliare è necessario che sia presente un impianto termico così come definito al punto l-tricies del comma 1 dell'articolo 2 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

Se l'impianto è presente, il cappotto dovrà essere applicato almeno sul 25% della superficie disperdente lorda. Il massimale di spesa previsto è di 50.000 euro.

Le eventuali pertinenze presenti non fanno alcun massimale autonomo.

Caso 2 - Edificio plurifamiliare composto da 3 u.i.

Il caso degli edifici plurifamiliari è quello che ha fatto sorgere più di un dubbio che l'ing. Prisinzano ha definitivamente chiarito. Prendiamo come riferimento un edificio composto da 3 unità immobiliari residenziali:

  • unità 1 - 600 millesimi - riscaldata
  • unità 2 - 200 millesimi - riscaldata
  • unità 3 - 200 millesimi - NON riscaldata

Il limite di spesa complessivo per il superbonus è di euro 40.000 x 3, ovvero 120.000 euro.

Immaginiamo di realizzare un cappotto sull'intera facciata che ha un costo di euro 100.000 (da computo metrico). Immaginiamo che le spese ammissibili (su superficie disperdente) siano di 80.000 euro e quelle non ammissibili 20.000 euro.
In questo caso spese ammissibili e non ammssibili dovranno essere ripartite in funzione delle quote millesimali, quindi

  • unità 1 - euro 48.000 potranno essere portate in detrazione con il superbonus - 12.000 euro non possono essere portate in detrazione con il superbonus ma, ad esempio con il bonus facciate o ristrutturazioni;
  • unità 2 - euro 16.000 che potranno essere portate in detrazione con il superbonus - 4.000 euro non possono essere portate in detrazione con il superbonus ma, ad esempio con il bonus facciate o ristrutturazioni;
  • unità 2 - euro 16.000 che potranno essere portate in detrazione con il superbonus - 4.000 euro non possono essere portate in detrazione con il superbonus ma, ad esempio con il bonus facciate o ristrutturazioni.

Caso 3 - Edificio plurifamiliare composto da 3 u.i. e 3 pertinenze

Prendiamo come riferimento un edificio composto da 3 unità immobiliari residenziali e 3 pertinenze (garage). Diciamo subito che le pertinenze devono essere all'interno dello stesso edificio perché se sono esterne non fanno limite di spesa. Ciò premesso suddividiamo l'edificio in base ai millesimi:

  • unità 1 - 300 millesimi - riscaldata
  • unità 2 - 200 millesimi - riscaldata
  • unità 3 - 200 millesimi - NON riscaldata
  • pertinenza 1 - 100 millesimi - NON riscaldata
  • pertinenza 2 - 100 millesimi - NON riscaldata
  • pertinenza 3 - 100 millesimi - NON riscaldata

Il limite di spesa complessivo è di euro 40.000 x 6, ovvero 240.000 euro.

Anche in questo caso ci saranno spese ammissibili e non ammissibili che dovranno essere ripartite ai condomini sulla base delle quote millesimali relative alla Tabella A.

Note conclusive

Sull'argomento appare utile ricordare che la stessa Agenzia delle Entrate (risposta n. 665/2021) ha affermato che qualora il rispetto ed il miglioramento dei requisiti energetici previsti dalla normativa di riferimento venga opportunamente certificato dal competente tecnico abilitato, in relazione alle porzioni dell'isolamento esterno degli ambienti non riscaldati necessari al miglioramento dei ponti termici degli ambienti riscaldati (ovvero le porzioni di facciate delimitanti il sottotetto e l'autorimessa al piano seminterrato, lo sporto di gronda e l'intradosso e/o estradosso dei balconi), le relative spese potranno essere portate in detrazione.

Infine, è chiaro che quando si parla di computo metrico estimativo, l'utilizzo del prezzario e le analisi dei prezzi servono per la verifica di congruità dell'intervento. Il valore indica la spesa massima da prezzario ma nulla vieta che i valori siano inferiori o maggiori. Se maggiori, si potrà portare in detrazione solo la spesa massima prevista dai prezzari o le analisi. Se minori quelli realmente sostenuti.

Nella speranza di aver chiarito ogni dubbio, restiamo a disposizione per un confronto. Scrivete a redazione@lavoripubblici.it o sulla pagina Facebook.

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