Superbonus 110% e cessione del credito: niente ripensamenti

L'Agenzia delle Entrate risponde sull'utilizzo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) all'utilizzo del superbonus 110%

di Redazione tecnica - 05/07/2022

Il 2022 sarà certamente ricordato come l'anno terribile per il comparto delle costruzioni. Non tanto per la riduzione degli investimenti quanto per le problematiche generate dalle modifiche al meccanismo di cessione dei crediti edilizi.

Superbonus 110%: le modifiche alla cessione del credito

A seguito delle frodi fiscali individuate nell'ultimo quadrimestre del 2021, il Governo, con l'avvallo del Parlamento, è già intervenuto sui bonus edilizi 9 volte (entro il 16 luglio 2022 saranno 10). Nel dettaglio, la disciplina per la fruizione del superbonus 110% e per il funzionamento del meccanismo delle opzioni alternative ai bonus edilizi è stata modificata:

Ma mentre gli ultimi 2 provvedimenti del 2021 sono serviti per colmare un problema (enorme) dovuto all'utilizzo dei bonus edilizi senza controlli mediante le opzioni alternative, quelli del 2022 sono entrati a gamba tesa sulle stesse possibilità di cessione e sul plafond complessivo disponibile per far funzionare tutto il comparto dell'edilizia.

La cessione del credito precedente il Decreto Sostegni-ter

Con la pubblicazione del Sostegni-ter, diversamente da quanto previsto prima, le possibilità di acquisto dei principali acquirenti dei crediti edilizi, si è andata progressivamente riducendo fino ad azzerarsi. Il risultato, evidente, è che molti professionisti e imprese si sono ritrovati ad onorare contratti e proseguire interventi con contratti che prevedevano lo sconto in fattura ma con zero possibilità di cedere il credito indiretto maturato.

Oltre alla riduzione del plafond disponibile, a contribuire ad alimentare confusione è stato l'art. 121, comma 1-quater del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate dal 1° maggio 2022 ha previsto che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni alternative non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate. Proprio per questo è stata prevista l'attribuzione al credito di un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Speciale Superbonus

Superbonus 110% e cessione del credito parziale: nuovo intervento del Fisco

Sull'argomento registriamo la Risposta Agenzia delle Entrate 1 luglio 2022, n. 358 ad oggetto "Utilizzo parziale in compensazione del credito d'imposta da Superbonus - ricostituzione del valore originario - articolo 121 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34".

Il caso trattato dal Fisco è molto significativo e riguarda un contribuente che dopo aver realizzato un intervento di superbonus 110% ne ha utilizzato una parte in compensazione nel corso del 2022, tramite il codice tributo 6921 (istituito con risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020).

Considerato che gli istituti bancari e/o assicurativi, contattati al fine di cedere il residuo credito si sono rifiutati di acquisire crediti già utilizzati parzialmente in compensazione, l'istante ha chiesto come poter ricostituire l'originario credito spettante.

Superbonus 110%: la cessione del credito parziale

Il riferimento alle disposizioni attuative per l’esercizio delle opzioni alternative, nel corso del 2022 l'Agenzia delle Entrate ha emanato:

Ciò premesso, il Fisco ha confermato l'impossibilità normativa di procedere con il ripristino dell'ammontare del credito già fruito tramite riversamento all'Erario. Non è consentito un ripensamento delle scelte già operate spontaneamente per meri motivi di opportunità, tenuto conto peraltro che la normativa di riferimento applicabile al caso di specie, non sembra disporre alcun divieto alla cessione parziale del credito, e l'impedimento sembra dipendere da autonome scelte dei potenziali cessionari (sulle quali l'Agenzia delle Entrate non può interferire).

Al caso prospettato, conclude il Fisco, non si applica quanto disposto dal comma 1-quater citato. Come già rilevato, infatti, dette disposizioni «si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022».

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