Superbonus 110%, cessione del credito e SAL: come funziona?

L'art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di sconto in fattura e cessione del credito a SAL di importo minimo pari al 30%. Come funziona a fine anno?

di Redazione tecnica - 15/11/2021

Hanno fatto discutere due articoli da noi pubblicati qualche settimana fa: "Superbonus 110% e cessione credito: occhio al SAL di fine anno" e "Superbonus 110%: come si calcola il SAL al 31 dicembre?".

Superbonus 110%: il SAL e la cessione del credito

Due approfondimenti, scritti da professionisti diversi, a cui si è risposto alla domanda "Cosa succede se al 31 dicembre 2021 non si è raggiunto il minimo di SAL previsto per optare per le opzioni alternative alla fruizione del superbonus?".

Ricordiamo, infatti, che l'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) al comma 1-bis prevede che le due opzioni alternative alla detrazione diretta del superbonus (sconto e cessione del credito) possano essere esercitate a stati di avanzamento dei lavori (SAL). Stati di avanzamento dei lavori che non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Considerato che la scelta di una delle due opzioni deve riguardare spese sostenute nello stesso anno fiscale che saranno comunicate all'Agenzia delle Entrate entro marzo dell'anno successivo, risulta chiaro che il vincolo del 30% di SAL minimo risulta essere un bel vincolo per i lavori avviati negli ultimi mesi dell'anno.

Cominciando dei lavori a novembre, ad esempio, se entro il 31 dicembre non s raggiunge un SAL minimo del 30%, le relative spese sostenute nel 2021 potranno essere oggetto di solo superbonus diretto e non di sconto o cessione.

Superbonus 110%: l'interrogazione al MEF

Di questa problematica, con un po' di ritardo, se ne è accorto il deputato del Partito Democratico Gian Mario Fragomeli che il 10 novembre scorso ha presentato al Ministero dell'Economia e delle Finanze una interrogazione a risposta scritta (la n. 5-07055) in cui viene chiesto:

nell'ambito dei benefici fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono fissati i termini entro cui eseguire i lavori ed è concessa al contribuente la facoltà di cedere il relativo credito maturato nei termini indicati dal successivo articolo 121 del medesimo decreto, il quale prevede che l'opzione possa essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori e che per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento;

il comma 13-quinquies del medesimo articolo 119 prevede che «...caso di varianti in corso d'opera queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata...» –:

se si intenda chiarire che il contribuente che esegue i lavori, pagando nei corso di essi acconti coerenti con gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) non inferiori al 30 per cento, e che non riesce però a portarli completamente a termine, abbia comunque diritto a godere dei relativi benefici fiscali, senza dover restituire i benefici sugli acconti corrisposti, anche sulla residua parte dei lavori eseguiti, ancorché non raggiungano il 100 per cento di quelli preventivati, ferma restando la verifica delle condizioni previste dal citato articolo 119 e, segnatamente, che sia ottenuto e si ottenga la relativa asseverazione e certificazione finale per il passaggio delle 2 classi nel caso di «Superbonus-ecobonus» e il miglioramento sismico nel caso di «Superbonus-sismabonus» nei termini asseverati al momento dell'inizio dei lavori.

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