Superbonus 110%: confermata la CILA e l'eliminazione della conformità urbanistico-edilizia

La nuova bozza datata 28 maggio 2021 del Decreto Semplificazioni ha confermato le modifiche all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) relativamente al superbonus 110%

di Redazione tecnica - 29/05/2021

Seguire e conoscere i processi di approvazione di leggi e decreti vuol dire sapere che finché non arriva la conferma della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non bisogna mai pensare che una bozza, per quanto completa, possa essere una versione definitiva. Ma se una prova non basta, due potrebbero essere sufficienti ma tre ne danno quasi la certezza. Ed è così che la terza bozza datata 28 maggio 2021 del Decreto Semplificazioni conferma alcuni dei contenuti presenti nella prima, relativamente alle modifiche al superbonus 110%.

Decreto Semplificazioni e Superbonus 110%: le modifiche

Entrando nel dettaglio, la bozza di Decreto Semplificazioni apporta alcune modifiche all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Ecco quali sono:

  • al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione”; in questo modo il sismabonus è esteso anche agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: “10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica; b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all'entrata in vigore della presente disposizione.”; in questo modo i limiti di spesa per le unità immobiliari sono rapportati alla loro superficie;
  • il comma 13-ter è sostituito dal seguente: “13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.”. 2. Restano in ogni caso fermi gli oneri di urbanizzazione dovuti in base alla tipologia di intervento proposto”.

Superbonus 110%, manutenzione straordinaria, CILA e stato legittimo

È la modifica al comma 13-ter quella certamente più rilevante. In sostanza, tutti gli interventi che accedono al superbonus, fatta esclusione per quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione, sono considerati manutenzione straordinaria per la quel è sufficiente la presentazione di una CILA e non dovranno prevedere l’asseverazione di conformità edilizia-urbanistica.

La CILA dovrà riportare solo gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

Ma non solo. È anche previsto che la decadenza del beneficio fiscale prevista dall’ art. 49 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) opera esclusivamente nei seguenti casi:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni.

E resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

In buona sostanza i tecnici dovranno presentare una CILA assolutamente fedele allo stato dei luoghi e l'intervento potrà essere avviato anche in presenza di abusi, purché questi siano indicati all'interno degli elaborati da allegare alla CILA. Restano in ogni caso fermi gli oneri di urbanizzazione dovuti in base alla tipologia di intervento proposto

© Riproduzione riservata