Superbonus 110%, dal 1° gennaio obbligo di attestazione SOA per le imprese

Nuovi paletti per chi effettua lavori per un importo pari o superiore a 516mila euro: detrazioni ok a condizione che l'impresa che esegue gli interventi sia qualificata

di Redazione tecnica - 11/01/2023

Con il D.L. n. 21/2022, convertito con legge n. 51/2022, è stato introdotto l’obbligo, a partire dal 1° luglio 2023 del rilascio dell’attestazione SOA da parte delle imprese esecutrici di lavori di importo superiore a 516mila euro per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero alle detrazioni previste per il Superbonus 110%. In realtà, l’obbligo è già scattato con l’arrivo del nuovo anno, prevedendo un regime transitorio.

Superbonus 110%: obbligo di attestazione SOA per le imprese

Ricordiamo che a seguito delle recenti modifiche normative, la detrazione del 110% prevista dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) spetta:

  • fino al 31 dicembre 2023 per Condomini, Persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. autonomamente accatastate, Onlus, ApS, Adv, IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • fino al 31 dicembre 2025 per interventi su edifici nei territori colpiti da eventi sismici.

Ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 51/2022, tra i requisiti per usufruire della massima agevolazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico, nel caso in cui l’importo dei lavori sia pari o superiore a 516mila euro, dal 2023 viene anche richiesto che le imprese appaltatrici siano in possesso di attestazione SOA.

L’introduzione dell’obbligo di qualificazione prevede due step:

  • un periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023;
  • obbligo definitivo dal 1° luglio 2023.

Il periodo transitorio

Durante il periodo transitorio, le imprese saranno tenute all’accesso ad un nuovo sistema di qualificazione. In particolare, l’esecuzione dei lavori potrà essere affidata alle imprese:

  • in possesso della qualificazione ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto;
  • che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto documentano alla committenza o all’impresa subappaltante di avere sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dallo stesso art. 84 del Codice degli Appalti.

Questa deroga sarà in vigore fino al 30 giugno 2023. Dal 1° luglio, la qualificazione delle imprese sarà obbligatoria e i lavori potranno essere affidati solo ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Infine, ricordiamo che le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione (20 maggio 2022), nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

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