Superbonus 110%: la decadenza del beneficio fiscale

Gli effetti della modifica al comma 13-ter, art. 119 del Decreto Rilancio, le responsabilità e consigli utili per l'interessato e il progettista

di Gianluca Oreto - 05/06/2021

Se ne parlerà tanto ancora della modifica apportata dal D.L. n. 77/2021 all'art. 119, comma 13-ter del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) relativamente alla definizione degli interventi di superbonus 110%, del titolo edilizio necessario, dello stato legittimo e della decadenza del beneficio fiscale.

Superbonus 110%: l'abuso non blocca la detrazione

Con la nuova versione del comma 13-ter il legislatore ha evidentemente voluto slegare i provvedimenti di natura fiscale da quelli edilizi. Oltre a prevede, infatti, che gli interventi di superbonus 110% senza demolizione e ricostruzione possano essere considerati manutenzione straordinaria e oltre a chiarire definitivamente che per questi interventi è necessaria unicamente la CILA, è stato anche sancito che nel modello di CILA l'interessato non dovrà comunicare nulla circa la regolarità urbanistica dell'immobile.

Precisiamo subito che non tutte le Regioni d'Italia prevedono per l'interessato l'obbligo di comunicare che lo stato attuale dell’immobile risulta pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dall'ultimo titolo edilizio. Ma in tutte le Regioni è previsto che il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, assevera che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio.

Il nuovo comma 13-ter prevede, inoltre, una deroga al principio stabilito dall'art. 49 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che, ricordiamo, prevede la decadenza dei benefici fiscali fruiti in caso di intervento abusivo realizzato in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato. Viene previsto, anche, che la decadenza di cui all'art. 49 opera solo nei seguent casi:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione o che ne ha attestato la costruzione (ne caso questa sia stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967);
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dall'art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio.

In sostanza, in un modo ai limiti della incostituzionalità, la nuova norma prevede che il superbonus può essere fruito anche per immobili che presentano abusi edilizi ma non su immobili completamente abusivi. Verificata l'esistenza del titolo che ha previsto la costruzione dell'immobile o attestato che l'immobile è stato edificato prima dell'1 settembre 1967.

Speciale Superbonus

Superbonus 110%: la detrazione non blocca la sanzione

L'ultimo periodo del comma 13-ter prevede, però e a scanso di equivoci, che "Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento”. Questo per evitare che si possa pensare che al via libera del bonus fiscale possa corrispondere anche una sanatoria per gli eventuali abusi presenti.

Possibilità che, in realtà, non è minimamente contemplata nella normativa edilizia. Come detto tante volte, la CILA è una comunicazione in cui l'interessato informa l'amministrazione competente di aver avviato delle opere che non sono edilizia libera (art. 6 del DPR n. 380/2001), ma che non richiedono neanche di permesso di costruire (art. 10 del DPR n. 380/2001) né segnalazione certificata di inizio attività (SCIA, art. 22 del DPR n. 380/2001).

Superbonus 110%: con la CILA immobile a rischio autodenuncia

La presentazione di una CILA che rappresenta fedelmente l'intervento e lo stato dei luoghi, che indica la concessione edilizia o l'attestazione ante '67, non avrà alcun problema di decadenza del beneficio fiscale previsto dall'art. 119 del Decreto Rilancio.

Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che l'amministrazione non può fare nulla contro la CILA (che non è un'istanza), ma può operare solo per reprimere l'eventuale abuso individuato. Nel caso di CILA presentata per accedere al superbonus 110% in cui non sia verificato lo stato legittimo (perché non più previsto), il tecnico comunale potrà sempre desumere e sanzionare eventuali abusi ricavabili dal confronto tra gli elaborati grafici allegati e l'ultimo titolo edilizio.

Paradossalmente il contribuente continuerà a godere del superbonus per un intervento su cui l'amministrazione può intimare la demolizione!

Consigli finali

I migliori consigli che si possano dare sono:

  • per il contribuente, fare sempre molta attenzione allo stato legittimo dell'immobile in cui intervenire perché la presentazione di una CILA che rappresenta uno stato dei luoghi difforme dall'ultimo titolo, è una vera e propria autodenuncia che consentirà all'amministrazione di attivare tutti i poteri repressivi dell'abuso (civili e penali);
  • per il tecnico, benché non debba attestare nulla sullo stato legittimo dell'immobile, è sempre meglio informare (a prescindere dal superbonus 110%) che una eventuale difformità sarà "autodenunciata" all'amministrazione;
  • per il tecnico, fatevi firmare uno scarico completo sulle responsabilità civili e penali che riguardano eventuali abusi edilizi già presenti.

#unpensieropositivo e buon superbonus 110% a tutti.

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