Superbonus 110%: il Fisco sulla detrazione dei muri di contenimento

L'Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello chiarendo se e quando si può applicare il superbonus per la realizzazione di un muro di contenimento

di Gianluca Oreto - 26/05/2022

Chi ha seguito sin dalla loro nascita le detrazioni fiscali del 110% (superbonus) messe a punto dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), potrebbe riportare una vasta casistica di interventi "dubbi", sui quali si è discusso parecchio e che hanno generato risposte e chiarimenti da parte dei principali enti preposti al controllo (Enea e Agenzia delle Entrate).

Superbonus 110% e muri di contenimento: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate

Il matrimonio a 3 tra normativa fiscale, edilizia e tecnica non è affar semplice e se n'è accorta l'Agenzia delle Entrate che nel primo biennio di applicazione del bonus 110% ha già superato quota 200 risposte pubblicate dalla Direzione centrale e una decina di migliaia da parte delle Direzioni regionali.

E proprio negli ultimi giorni sono state pubblicate 6 risposte che a vario titolo riguardano le detrazioni fiscali di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio. L'ultima, la risposta n. 297 del 25 maggio 2022, ritorna su un tema molto interessante che riguarda la fruizione del superbonus 110% per gli interventi di riduzione del rischio sismico (supersismabonus o sismabonus 110%) ed in particolare per la realizzazione di un muro di contenimento.

Una risposta che si riaggancia al Parere reso dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate. Parliamo del Parere pubblicato a settembre 2021 in risposta ad alcuni quesiti formulati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Superbonus 110% e muri di contenimento: l'interpello

Nel nuovo interpello sottoposto al giudizio del Fisco, l'istante afferma che come attestato da una relazione tecnica redatta da un ingegnere, per un condominio è necessario un intervento che garantisca il contenimento del terreno prossimo al fronte della fondazione interessata. Nella relazione viene riportato che tra le tecniche di intervento, quella più adeguata è la realizzazione di un muro di sostegno a mensola o una paratia.

La domanda è molto semplice: l'intervento accede alle detrazioni fiscali per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del Decreto Legge n. 63/2013 e, quindi, a quella potenziata al 110% prevista dal Decreto Rilancio?

La risposta della Commissione

La Commissione per il monitoraggio del Sismabonus aveva già affermato che a questi interventi, al pari di altri, anche locali, finalizzati ad accrescere le prestazioni strutturali delle fondazioni nei confronti dell’azione sismica, è possibile applicare i benefici fiscali del 110% previsti dal Decreto Rilancio.

Per poter rientrare nel superbonus, però, è necessario stabilire l’eventuale contributo alle condizioni di rischio sismico che può essere causato. Conseguentemente, nel corpo delle attestazioni previste dal DM 329/2020, il Progettista, il Direttore dei lavori e, ove previsto, il Collaudatore statico, ciascuno per quanto di competenza, dovranno esplicitare il nesso di causalità tra la stabilità dell’edificio nei confronti dell’azione sismica e l’eventuale carenza da sanare in elementi posti nelle vicinanze delle costruzioni. In altri termini le figure ufficiali del processo dovranno attestare il rapporto causa-effetto, ex ante ed ex post , che, nel processo di riduzione del rischio sismico, si instaura tra la costruzione e gli interventi progettati per le situazioni al contorno.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

A conferma del livello di integrazione tecnico-fiscale a cui ormai è arrivata l'Agenzia delle Entrate, la sua risposta alla domanda riporta proprio le analisi tecniche fornite dalla Commissione per il monitoraggio che, come detto, ha precisato che sono agevolabili anche gli interventi finalizzati a ridurre il rischio sismico derivante da condizioni di instabilità di un'area più estesa del perimetro della costruzione, ma comunque limitrofa, inclusi i manufatti e le opere d'arte eventualmente interferenti con l'impianto fondale della costruzione medesima.

Chiaro è che sia necessario stabilire l'eventuale contributo alle condizioni di rischio sismico fornito dalle condizioni di instabilità fondazionale. Conseguentemente, nel corpo delle attestazioni previste dal DM n. 58/2017 e s.m.i., il progettista, il direttore dei lavori e, ove previsto, il collaudatore statico,ciascuno per quanto di competenza, dovranno esplicitare il nesso di causalità tra la stabilità dell'edificio nei confronti dell'azione sismica e l'eventuale carenza da sanare in elementi posti nelle vicinanze delle costruzioni.

In altri termini, le figure tecniche, responsabili del processo, dovranno attestare il rapporto causa-effetto, ex ante ed ex post, che, nel processo di riduzione del rischio sismico, si instaura tra la costruzione e gli interventi progettati per le situazioni al contorno.

La risposta ai tecnici

Proprio per questo, la risposta alla domanda posta dal contribuente potrà essere fornita solo a seguito di valutazioni tecniche che esulano dalla competenze dell'Agenzia delle Entrate che, ancora una volta, ammette che l'eventuale riconducibilità dell'intervento descritto a quelli ammessi al Superbonus potrà essere valutata dal professionista incaricato tenuto,tra l'altro, ad asseverare l'efficacia dello stesso al fine della riduzione del rischio sismico, secondoquanto previsto dal citato articolo 119, comma 13, lettera b), del decreto Rilancio.

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