Superbonus 110%: dal MEF chiarimenti sulle barriere architettoniche

Il MEF sul Superbonus 110% e l’abbattimento delle barriere architettoniche: sconto in fattura, cessione del credito, limite di spesa e doppio salto energetico

di Redazione tecnica - 03/05/2021

In risposta ad una interrogazione a risposta scritta, il Ministero dell’Economia e delle Finanza (MEF) ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del superbonus 110% all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Superbonus 110% e Legge di Bilancio 2021

Ricordiamo, infatti, che dall’1 gennaio 2021, in virtù delle modifiche apportate all’art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021), entrano nella detrazione fiscale del 110% come interventi trainati anche quelli di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni. Stiamo parlando degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Superbonus 110%: l’interrogazione

In VI Commissione Finanze è stato chiesto al MEF di chiarire:

  • se sia confermata la facoltà di fruizione indiretta delle agevolazioni per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • quale sia la circostanza del dato anagrafico dei sessantacinquenni in riferimento al momento di effettuazione dei lavori;
  • quale sia il limite di spesa da considerare per questa fattispecie;
  • se si debba intendere disapplicato per questa fattispecie il comma 3 del citato articolo 119 che richiede il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio.

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Superbonus 110% e barriere architettoniche: fruizione indiretta e limite di spesa

In riferimento alla prima richiesta di chiarimento, come chiarito anche nella Guida al Superbonus 110% pubblicata dall'Agenzia delle entrate nel 2021, è prevista la possibilità di accedere alle opzioni alternative di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio. Quindi è possibile esercitare l'opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori (cosiddetto sconto in fattura), o per la cessione del credito corrispondente alla predetta detrazione che, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica su un ammontare massimo di spesa attualmente pari a 96.000 euro.

Superbonus 110% e barriere architettoniche: il dato anagrafico dei sessantacinquenni

Il MEF ha chiarito che è irrilevante la presenza di persone di età superiore a sessantacinque anni. Come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 19/E dell'8 luglio 2020, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto degli interventi. Tale detrazione, dunque, spetta qualora l'intervento presenti le caratteristiche di cui al citato decreto ministeriale, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti, quali, tra gli altri, la presenza nell'immobile o nell'edificio di persone di età superiore a sessantacinque anni.

Lo stesso principio si applica anche alla detrazione del 110%, in considerazione dell'esplicito richiamo nell'articolo 119, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir.

Superbonus 110% e barriere architettoniche: il doppio salto di classe energetica

In riferimento all’ultima domanda, è stato confermato che gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche fanno parte di quei cosiddetti interventi cosiddetti trainati da quelli di efficienza energetica di cui all’art. 119, comma 1, lettere a), b) e c) del Decreto Rilancio. Tra i requisiti previsti vi è il doppio salto di prestazione energetica che consente di accedere anche ai vari interventi trainati tra cui quello di abbattimento delle barriere architettoniche.

Ricordiamo che il doppio salto di classe di può ottenere anche realizzando più interventi tra trainanti e trainati.

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