Superbonus 110% e modifica dimensioni infissi: AdE vs Enea

Agenzia delle Entrate ed Enea in disaccordo sull’accesso al 110% come intervento trainato per gli infissi a seguito di modifica dimensionale

di Gianluca Oreto - 02/08/2021

Una delle problematiche principali relative alla fruizione delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste dal Decreto Rilancio riguarda le diverse interpretazioni da parte di Enti e organi ufficiali.

Superbonus 110%: i problemi applicativi

Che non esista la normativa tecnica “perfetta” è cosa nota a tutti. Ma che due organi ufficiali la interpretino in maniera completamente diversa è un fatto assai grave che dimostra, ancora una volta, l’assenza di una regia centrale che possa coordinarne i vari aspetti.

Caso tipico è la detrazione fiscale messa a punto dall’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Una agevolazione che ha stentato a decollare nel primo suo primo anno a causa delle incertezze e dei dubbi applicativi che hanno generato oltre 6.000 risposte da parte dell’Agenzia delle Entrate, chiarimenti da parte dell’Enea, della Commissione per il monitoraggio del Sismabonus e del Governo stesso.

Ognuno con le sue interpretazioni fiscali e tecniche senza che un tavolo comune su cui confrontarsi.

Superbonus 110% e modifica dimensioni infissi: cosa dice AdE

Come nella modifica dimensionale degli infissi cui recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito la risposta n. 524 del 30 luglio 2021 accolta dai più sbadati come la panacea di tutti i mali. La risposta che finalmente chiariva come comportarsi con gli infissi nel caso di superbonus.

AdE ha risposto all’interpello ammettendo di aver chiesto lumi al Ministero dello Sviluppo Economico. La risposta: nel caso di intervento che non prevede demolizione e ricostruzione, la sostituzione degli infissi può essere trainata nel superbonus anche nel caso di spostamento e variazione dimensionale. Ma attenzione perché esiste una condizione da rispettare: la superficie "totale" degli infissi nella situazione post intervento deve essere minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.

Superbonus 110% e modifica dimensioni infissi: cosa ha detto Enea

Sull’argomento, però, si era già espressa l’Enea non molto tempo fa. Attraverso il suo assistente virtuale, Virgilio, a chi chiede lumi sull’intervento trainato di sostituzione degli infissi, Enea precisa che deve rispettare gli stessi requisiti previsti dalla norma che ha previsto l’ecobonus. E la risposta è chiara e non lasca margini di interpretazioni “l'intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Quindi, gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi vani di porta o finestra, sono esclusi dall'agevolazione, tranne nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione. Non necessariamente deve sostituire tutte le finestre”.

Concetto ribadito da Enea nel corso dell’audizione del 28/04/2021 in Commissione Attività Produttive alla Camera. Durante l’audizione Enea ha, infatti, confermato il riconoscimento del superbonus 110% per la sostituzione degli infissi solo se mantenute forma e dimensioni, con eventuali modifiche dovute alle tolleranze di cantiere (2%, art. 34-bis del DPR n. 380/2001).

Superbonus 110% e modifica dimensioni infissi: chi ha ragione?

A questo punto la domanda è molto semplice: a chi deve dar retta un tecnico? ad AdE che consente la modifica dimensionale a patto che la superficie "totale" degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante? Oppure ad Enea che non ammette alcuna modifica dimensionale oltre a quella di cantiere?

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