Superbonus 110%: Il conteggio delle pertinenze

Può fruire del Superbonus anche l'unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze

di Redazione tecnica - 09/07/2021

Sul problema del conteggio delle pertinenze nell’ambito delle 4 unità immobiliari previste nel superbonus 110% arriva la risposta scritta del sottosegretario del Ministero dell’Economie e delle Finanze Claudio Durigon all’interrogazione 5-06256 con primo firmatario l’onorevole Gian Mario Fragomeli del Partito democratico.

Fabbricato con 4 unità immobiliari

A giudizio degli interroganti non appare chiaro, se nella fattispecie di immobili unifamiliari o di fabbricato di unico proprietario, composto da 2 a 4 unità immobiliari residenziali, distintamente accatastate, oltre a relative pertinenze, distintamente accatastate e annesse al medesimo corpo di fabbrica, sia possibile, ai fini del calcolo del massimo contributo ammissibile, sia per il sismabonus, sia per il superbonus 110 per cento, conteggiare sia le unità immobiliari residenziali, sia le pertinenze, ovvero nel caso massimo previsto dalla norma di 4 unità immobiliari residenziali e di relative 4 pertinenze distintamente accatastate, il calcolo della spesa massima ammissibile vada determinato moltiplicando per 8.

La risposta del sottosegretario Durigon

Nella risposta il sottosegretario Durigon precisa che la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha modificato il comma 9, lettera a), dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 includendo tra i soggetti beneficiari del Superbonus anche le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi finalizzati al risparmio energetico o antisismici (commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio) realizzati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

A seguito di tale modifica l'agevolazione spetta anche se gli interventi agevolabili sono realizzati sulle parti comuni di edifici – non in condominio – composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o in comproprietà posseduti interamente (o in comproprietà) «da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione». La predetta modifica, tuttavia, non riguarda gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti interamente da soggetti diversi dalle persone fisiche quali, ad esempio, gli esercenti attività di impresa o arti o professioni o gli enti pubblici. La detrazione nella misura del 110 per cento si applica alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021.

Il corretto computo delle unità immobiliari

Pertanto, ai fini del computo delle unità immobiliari che compongono l'edificio non in condominio, le pertinenze non debbano essere considerate autonomamente anche se distintamente accatastate.

A titolo esemplificativo può fruire del Superbonus anche l'unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze che sostiene spese per interventi finalizzati al risparmio energetico o antisismici sulle parti comuni del predetto edificio.

Le pertinenze rilevano per la determinazione dei limite di spesa

Le pertinenze rilevano, invece, ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni qualora tale limite sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio oggetto di interventi. In sostanza, in un edificio composto da 4 unità abitative e 4 pertinenze, occorre moltiplicare per 8 il limite di spesa previsto per ciascun intervento.

I rielievi dell'Agenzia delle Entrate

Sull'argomento si è recentemente espressa anche l'Agenzia delle Entrate con un bis di risposte che hanno confermato il calcolo delle pertinenze sia per il conteggio delle unità immobiliari che compongono l'edificio che per il calcolo dei limiti di spesa:

  • la risposta n. 461 del 7 luglio 2021 recante"Superbonus - agevolazioni su edificio di proprietà di un unico soggetto composto da più unità immobiliari (comprese di pertinenze) - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Eventuali profili abusivi dell'operazione di donazione prima della ristrutturazione";
  • la risposta n. 464 del 7 luglio 2021 recante "Superbonus - Interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche- Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)".

Per la piena comprensione delle due risposte fornite dal Fisco, rimandiamo ai seguenti due approfondimenti:

In allegato l’interrogazione 5-06256 con l’integrale risposta del sottosegretario Durigon.

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