Superbonus 110%, stato legittimo e accesso agli atti: illegittimo il silenzio della P.A.

Il TAR Campania conferma l'illegittimità del silenzio della P.A. in ordine ad una richiesta di accesso agli atti per la verifica dello stato legittimo per l'accesso al superbonus

di Gianluca Oreto - 01/12/2022

Una delle più grandi menzogne raccontate o lette nel corso di questi 31 mesi di utilizzo della normativa sul superbonus riguarda la possibilità di accedere a queste detrazioni fiscali anche in presenza di abusi edilizi.

Superbonus 110%: tra CILAS e stato legittimo

Un errore dovuto principalmente alla formulazione dell'articolo 119, comma 13-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che, per venir fuori da una situazione di impasse per la presenza diffusa di piccoli e grandi difformità edilizie, ha previsto l'utilizzo di una particolare comunicazione di inizio lavori asseverata per il Superbonus (la CILAS) in cui non era più necessaria la dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica dell'immobile.

L'attuale formulazione del suddetto comma 13-ter prevede:

Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

Analisi del comma 13-ter

Tale comma ha previsto sostanzialmente che:

  • per gli interventi di superbonus senza demoricostruzione servisse la CILAS;
  • che nella CILAS non si dichiarasse lo stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia);
  • che il bonus 110% non decade in presenza di abusi (art. 49 del TUE) ma solo nei casi indicati nelle lettere da a) a d).

Tale comma NON ha previsto alcuna deroga alle disposizioni ordinarie previste all'interno del Testo Unico Edilizia con tutte le conseguenze del caso (alias reati e sanzioni penali) relative all'avvio di interventi di qualsiasi natura (anche di manutenzione ordinaria) in presenza di piccoli e grandi abusi.

La principale conseguenza dovrebbe essere quella di affiancare alla CILAS il relativo titolo o comunicazione previsto dalla normativa edilizia (e la consequenziale necessità di attestare comunque lo stato legittimo).

Nonostante questa mancata deroga (la cui conseguenza dovrebbe essere quella di considerare la CILAS un provvedimento di natura fiscale e non edilizia, particolare non di poco conto), alcuni Sportelli Unici Edilizi hanno inviato comunicazione inibendo l'accesso agli atti per la valutazione dello stato legittimo (e sono arrivate le prime sentenze dei TAR).

Accesso agli atti: nuovo intervento del TAR

Sul tema "accesso agli atti" è recentemente intervenuto il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania con la sentenza 10 novembre 2022, n. 6954 che accoglie il ricorso presentato da un condominio contro il silenzio del Comune sull'istanza di accesso agli atti necessario per procedere alle opportune verifiche relative al rispetto della normativa urbanistica vigente e delle norme civilistiche applicabili.

Il TAR ha preliminarmente osservato che il Condominio ricorrente ha dimostrato di avere un interesse giuridico qualificato e specifico alla consultazione e all’ottenimento di copia della concessione edilizia e delle pratiche edilizie del proprio immobile, indicati con sufficiente precisione nella relativa richiesta al fine di valutare la possibilità di usufruire delle agevolazioni offerte dal Decreto Rilancio.

Proprio per questo l'amministrazione deve consentire l'accesso se il documento contiene notizie e dati che, secondo quanto esposto dall'istante, nonché alla luce di un esame oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono ovvero ne diminuiscono gli effetti.

Sul punto il TAR ha sottolineato l’esigenza conoscitiva degli atti emergendo la sussistenza di un interesse della istante:

  1. diretto, cioè a dire correlato alla sfera del soggetto richiedente;
  2. concreto, e quindi, specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di dati ed informazioni rilevanti per l’ammissione ad un beneficio;
  3. attuale, cioè non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo all’attitudine della auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere, anche in termini di concreta potenzialità sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita;
  4. strumentale, avuto riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia, sul piano oggettivo, alla specifica connessione con i documenti materialmente idonei a veicolare le informazioni.

Viene, inoltre, precisata anche l’urgenza correlata all’acquisizione della documentazione richiesta, stante la temporaneità dei benefici ai quali il Condominio ricorrente aspira.

Con queste motivazioni il ricorso è stato accolto, il provvedimento tacito reiettivo impugnato è stato annullato ed è stato dichiarato l'obbligo del Comune di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con l'istanza di accesso, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della decisione, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura.

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