Superbonus 110: nuovo tris di risposte dell'Agenzia delle Entrate

Dal Fisco 3 nuove risposte sulle detrazioni fiscali del 110% che riguardano demolizione e ricostruzione senza aumento di volumetria, asseverazione tardiva e beneficiari

di Redazione tecnica - 14/04/2021

Se dovessimo individuare un indice per misurare il livello di attenzione ma anche la qualità di una norma, soprattutto quando questa ha dei risvolti di natura fiscale, probabilmente utilizzeremmo le risposte agli interpelli formulati all'Agenzia delle Entrate. E sul tema superbonus 110%, dal 9 settembre 2020 al 13 aprile 2021 (216 giorni), sono esattamente 82 gli interventi del Fisco a quesiti di varia natura.

Superbonus 110%: nuovo tris di risposte del Fisco

Le ultime tre sono state pubblicate il 13 aprile 2021:

  • la risposta n. 239/2021 ad oggetto "Superbonus - Applicazione del regime agevolativo a favore di una cooperativa sociale - onlus di diritto - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)";
  • la risposta n. 240/2021 ad oggetto "Superbonus - interventi di miglioramento del rischio sismico - mancata presentazione dell'asseverazione - Articolo 119 del decreto legge19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77";
  • la risposta n. 242/2021 ad oggetto "Superbonus - unità residenziale con garage pertinenziale e due unità immobiliari non residenziali attigue, demolizione e ricostruzione senza aumento di volumetria, per ottenere un'unica abitazione con pertinenza - Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)".

Speciale Superbonus

Applicazione Superbonus a una cooperativa sociale - onlus di diritto

Con riferimento alle cooperative sociali-onluns di diritto, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che il bonus 110% si applica, tra l'altro, agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Per detti soggetti (ONLUS, OdV e APS), non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale, fermo restando l'esclusione di cui al comma 15-bis dell'articolo 119, e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi.

Nel caso sottoposto a interpello, considerato che tra i soggetti ammessi al Superbonus, rientrano, ai sensi del comma 9, lettera d-bis) dell'articolo 119 del decreto Rilancio, le ONLUS di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e che l'Istante è una cooperativa iscritta nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio (legge 8 novembre 1991, n. 381) di cui al comma 8 del predetto articolo 10 - c.d. ONLUS di diritto - la stessa rientra tra i soggetti beneficiari del Superbonus.

Superbonus e interventi di miglioramento del rischio sismico: mancata presentazione dell'asseverazione

Nel caso sottoposto al giudizio del Fisco, l'istante Con ha rappresentato che:

  • i lavori sono iniziati l'8 luglio 2019 a seguito di permesso a costruire presentato in data 10 ottobre 2018 e rilasciato il 13 febbraio 2019;
  • i predetti interventi non sono ancora conclusi e a fine lavori saranno attestati gli importi di spesa, riferiti a ciascuna tipologia di intervento;
  • non ha provveduto a presentare le attestazioni di cui all'articolo 2 e 3 del decreto n. 58 del 2017, presso lo sportello unico, contestualmente alla presentazione del permesso a costruire, in quanto non previste.

Posto ciò, l'Istante chiede se possa fruire del Superbonus per gli interventi antisismici nella misura prevista dal decreto Rilancio e se siano agevolabili anche gli interventi direttamente collegati agli stessi.

Su questo argomento l'Agenzia delle Entrate ha ormai fornito diversi pareri, unanimi nelle loro indicazioni che riguardano il DM n. 58/2017 e le sue modifiche. Nel caso di specie, l'Istante, contestualmente alla segnalazione della richiesta del permesso a costruire del 10 ottobre 2018, ha omesso di allegare, allo sportello unico, l'asseverazione di cui all'articolo 3 del DM n. 58/2017 (ai fini dell'attestazione della classe di rischio sismico), in vigore alla data di presentazione dello stesso permesso a costruire (il cui rilascio è avvenuto in data 13 febbraio 2019).

Ne consegue che, in assenza dell'attestazione della classe di rischio, non è possibile accedere né al sismabonus ordinario né al Supersismabonus ma può, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste eseguire i lavori fruendo della detrazione di cui all'articolo16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR nella misura attualmente prevista del 50% delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo. Nel caso di specie, trattandosi di interventi realizzati sull'unità immobiliare (C/2), per accedere alla detrazione del 50% deve essere previsto il cambio di destinazione d'uso in abitativo.

Superbonus: demolizione e ricostruzione senza aumento di volumetria

Nell'ultimo dei 3 interpelli all'Agenzia delle Entrate, viene sottoposto un caso particolare ma anche molto frequente. Stiamo parlando di un intervento di demolizione e ricostruzione senza aumento di volumetria di un fabbricato composto da:

  • una abitazione con relativo garage autonomamente accatastati;
  • altre due unità immobiliari, accatastate in C/2 e C/6, indipendenti dall'abitazione.

L'Istante riferisce che l'unità ad uso abitativo è separata dalle due ad uso non abitativo solo da una parete divisoria, ed è funzionalmente indipendente in quanto ha tutti gli impianti di proprietà esclusiva ed ha accesso autonomo dall'esterno, mentre le predette due unità non residenziali "sono prive di allacciamenti" e hanno ognuna il proprio ingresso.

La demolizione e ricostruzione prevede l'accorpamento dell'abitazione e del relativo garage con le altre due unità immobiliari accatastate in C2 e C6 attigue, con la realizzazione di un'unica abitazione unifamiliare con relativa pertinenza (garage).

Su questo caso l'istante chiede se può accedere al superbonus:

  • per gli interventi di efficientamento energetico per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con installazione di pompa di calore, l'impianto di riscaldamento a pavimento e la ventilazione meccanica controllata (VMC), l'isolamento dell'involucro dell'edificio, delle pareti, pavimenti e copertura del fabbricato, l'installazione di infissi e di impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo;
  • per gli interventi antisismici per la realizzazione delle "fondazioni" e la realizzazione di tutta la struttura portante del fabbricato, comprese pareti e tetto.

Chiede pure di aver specificato i relativi massimali di spesa.

Per rispondere alle domande, l'Agenzia delle Entrate ha (come sempre) richiamato il quadro normativo relativo al superbonus e ricordato anche i limiti di spesa previsti per gli interventi trainanti e trainati.

In particolare, nel caso di interventi "trainanti" su edifici residenziali unifamiliari gli importi di spesa ammessi al Superbonus sono pari a:

  • 50.000 euro per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio;
  • 30.000 euro per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Nel caso di interventi "trainati" su edifici residenziali unifamiliari gli importi di spesa ammessi al Superbonus sono pari a:

  • 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;
  • euro per ogni kWh per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;
  • 54.545 euro per la sostituzione degli infissi.

Con riferimento agli interventi trainati di riqualificazione energetica, l'Agenzia delle Entrate ricorda che gli stessi sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di impianto di riscaldamento e che ai sensi del comma 10 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, per gli interventi di efficienza energetica il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari.

Cosa diversa per il Sismabonus. In questo caso, secondo l'Agenzia delle Entrate gli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 119 possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità, in quanto l'unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Per quanto concerne gli interventi di demolizione e ricostruzione, se si realizza un intervento che comporta l'accorpamento o la suddivisione delle unità immobiliari, anche nell'ambito della demolizione e ricostruzione, per il calcolo del limite di spesa ammissibile al Superbonus si considera il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell'inizio dei lavori.

Ciò implica, in sostanza, che ai fini dell'applicazione della predetta detrazione, in generale, va valorizzata la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi. Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Qualora siano realizzati sul medesimo edificio, ad esempio, la posa in opera del cappotto termico sull'involucro dell'edificio e interventi di riduzione del rischio sismico (interventi "trainanti"), il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese, in quanto per la medesima spesa non è possibile fruire di più detrazioni.

È possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per interventi che comportino il cambio di destinazione d'uso del fabbricato originario in abitativo, purché tale variazione sia indicata nel provvedimento amministrativo che assente i lavori e sempreché l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio.

In particolare, con riferimento agli interventi antisismici, si rileva che rientrano nell'ambito applicativo della disposizione tutti gli interventi funzionali all'adozione di misure antisismiche che dovranno essere oggetto di asseverazione rilasciata dal professionista abilitato ai sensi dell'articolo 119, comma 13, lettera b), del decreto Rilancio, dalla quale risulti l'efficacia dei lavori eseguiti ai fini dell'adozione di misure antisismiche riguardanti gli elementi strutturali dell'edificio in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e successive modificazioni.

Nel caso di specie, l'Istante, comproprietario di un'unità immobiliare residenziale con relativo garage pertinenziale e di due unità immobiliari non residenziali (accatastate in C/2 e C/6) "attigue", intende procedere alla demolizione e ricostruzione, "senza aumento di volumetria", per ottenere una unica abitazione con relativa pertinenza.

Sulla base delle osservazioni svolte, nel presupposto che gli interventi di demolizione e ricostruzione rientrino tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, come risultante dal titolo amministrativo e che sussistano tutte le condizioni previste dalla norma in esame, l'Istante potrà beneficiare del Superbonus secondo le seguenti modalità:

  • per gli interventi antisismici di cui al comma 4 dell'articolo 119, il limite di spesa è pari a 96.000 euro per ciascuna delle tre unità immobiliari che costituiscono l'edificio prima dell'inizio dei lavori (gli immobili classificati in C/2 e C/6 e l'abitazione con la relativa pertinenza, unitariamente considerate);
  • per gli interventi di efficientamento energetico di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119, il limite di spesa, riferito a ciascun intervento agevolabile (trainanti e trainati) è calcolato con riferimento solo all'unità abitativa, trattandosi dell'unica unità immobiliare dotata di impianto di riscaldamento.
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