Superbonus 110% e unifamiliari: pochi giorni per ottenere la proroga

Come prevede l’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, del Decreto Rilancio le unifamiliari possono ottenere una proroga per l’utilizzo del superbonus 110%. Ecco le condizioni

di Redazione tecnica - 27/09/2022

Giorni come questi di settembre difficilmente saranno dimenticati da chi vive nel mondo dell’edilizia e ha deciso di entrare a far parte del magico mondo del superbonus 110%.

Superbonus 110% e unifamiliari: il 30 settembre 2022 si chiude

Tra richieste last minute, materiali che tardano ad arrivare e imprese sempre più in difficoltà a rispettare i tempi senza risorse economiche, c’è una certezza che ormai tutti hanno compreso: dal 1° ottobre 2022 non si parlerà più delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) almeno per quel che riguarda gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Dal 1° ottobre 2022 non si potrà più presentare allo Sportello Unico Edilizia la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per il Superbonus 110% (CILAS) barrando la sezione b.1, ovvero indicando che le opere oggetto della comunicazione di inizio lavori non riguardano parti comuni. Alla regola che stabilisce nel 30 giugno 2022 la scadenza di utilizzo del bonus 110%, l’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, del Decreto Rilancio ha stabilito un’eccezione per gli edifici unifamiliari che è ormai alla fine.

La norma (non chiarissima) dispone che:

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.

Il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022

Tra le certezze di questo dispositivo normativo vi sono:

  • che dal 1° ottobre 2022 non potrà più essere presentata alcuna CILAS per interventi che riguardano edifici unifamiliari;
  • che si dovrà dimostrare l’esecuzione entro il 30 settembre 2022 del 30% dell’intervento complessivo.

Mentre il primo punto è chiarissimo, sul secondo si è parecchio discusso con teorie e interpretazioni non univoche che spesso hanno generato più di un dubbio.

30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022: cosa succede se non si raggiunge?

Su questo punto altre certezze riguardano il mancato raggiungimento del 30% entro il 30/09/22:

  • se esistono dei pagamenti precedenti il 30 giugno 2022, questi potranno essere portati in detrazione al 110%, a condizione che l’intervento sia stato realizzato e gli adempimenti richiesti soddisfatti;
  • se i pagamenti sono successivi al 30 giugno 2022, nessuna spesa potrà essere portata in detrazione con il superbonus 110% ma, al più, tramite gli ordinari bonus edilizi;
  • se i pagamenti sono successivi al 30 giugno 2022, l’intervento non gode del superbonus e la CILAS presentata risulterebbe illegittima con conseguenze urbanistico-edilizie da valutare caso per caso.

30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022: cosa inserire dentro

La norma dispone la possibilità di inserire dentro questo 30% anche i lavori non agevolati da superbonus 110%. Possibilità certamente a favore del contribuente che potrà scegliere di inserire questi lavori solo quando sono stati effettivamente realizzati e contribuiscono ad aumentare la percentuale di realizzazione dell’intervento. Nel caso in cui, invece, le opere fuori dal bonus 110% non sono state realizzate, è possibile non considerarle per valutare la percentuale del 30%.

Un aspetto che non chiarisce la norma, e neanche la risposta della Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del Sismabonus, riguarda la tipologia di spesa da inserire all’interno di questa percentuale. In particolare:

  • vanno inserite anche le spese tecniche?
  • è possibile considerare anche i materiali pagati, consegnati ma non posati?

Esistono diverse scuole di pensiero, la mia è che si debba considerare il computo metrico, e quindi i soli lavori, e che si debbano prendere in considerazione solo le lavorazioni effettivamente eseguite.

30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022: chi e come deve attestare

La stessa risposta della Commissione consuntiva ha chiarito che per dimostrare l’esecuzione del 30% dell’intervento complessivo, serva una attestazione del direttore dei lavori a cui allegare tutta la documentazione probatoria a discrezione dello stesso. Come redazione abbiamo già preparato un modello liberamente scaricabile in cui abbiamo proposto una serie di documenti da allegare all’attestazione, tra i quali:

  • fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;
  • lettera di incarico;
  • fotografie relative allo stato di fatto del cantiere;
  • file con video relativo allo stato di fatto del cantiere;
  • libretto delle misure;
  • il giornale dei lavori;
  • i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
  • il registro di contabilità.

Si precisa che il suddetto elenco è stato preparato prima della decisione di Deloitte di vincolare la cessione del credito ad una asseverazione video. Il file video che proponiamo di allegare all’asseverazione del direttore dei lavori, dovrà solo mostrare eventualmente l’edificio e gli interventi realizzati.

Sul tema si è recentemente espressa ANIT, l’Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico, affermando che tra la documentazione probatoria è possibile anche lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) che definisce “uno strumento legato al computo metrico caricato sul portale ENEA ed è nato per assicurare la maturazione di un credito fiscale prima della conclusione dei lavori. Il SAL è stato pensato quindi per rispondere a un’esigenza finanziaria e non per la scadenza del 30 settembre 2022 prevista per gli edifici unifamiliari”.

ANIT, pur confermando l’esigenze diverse, afferma pure che “vista la natura ufficiale del SAL e visto il suo legame con l’avanzamento dei lavori del Superbonus, può far parte della documentazione utile alla dichiarazione da predisporre entro il 30 settembre 2022”.

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