Superbonus 2024 e cessione del credito: nuovi chiarimenti dal MEF

Dopo le dichiarazioni del ministro Giorgetti e del consigliere Zanetti, si sgombra il campo da ogni dubbio su interventi ammessi, aliquote di detrazione previste e deroghe al divieto di cessione

di Redazione tecnica - 27/10/2023

Le parole sono importanti, verrebbe da dire leggendo le recenti dichiarazioni sul Superbonus 2024 e sulla cessione del credito da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti e quelle del consigliere del Ministro, Enrico Zanetti.

Superbonus e cessione del credito: intervemnti ammessi e deroghe nel 2024

Se il primo, nel corso della conferenza stampa a seguito dell’approvazione della Manovra Finanziaria 2024 ha dichiarato testualmente: «Non abbiamo fatto nessun intervento sul Superbonus in manovra. I lavori devono essere completati entro la fine dell'anno se si vuole beneficiare dello sconto in fattura», il secondo, in un comunicato personale ha specificatio che se “nella manovra non ci sono norme su superbonus, sconti e cessioni, come è stato affermato ieri in conferenza stampa da Premier e Ministro dell'economia, questo vuol certamente dire che chi sta facendo lavori al 110 per cento con sconto in fattura non avrà proroghe del 110 per cento per la parte di spese che andrà a sostenere nel 2024, ma vuole dire anche che potrà sostenerle con sconto in fattura al 70 per cento, come da legislazione attualmente vigente», salvo dichiarare poi nel corso del Congresso Nazionale dei Commercialisti che “Mandare definitivamente in soffitta sconti e cessioni con visti di conformità e asseverazioni tecniche applicati su percentuali ragionevoli potrebbe forse rivelarsi una scelta di pancia non abbastanza ragionata”.

La somma delle dichiarazioni porta come risultato nuove incertezze, come hanno sottolineato alcuni deputati (Emiliano Fenu, Agostino Santillo, Giorgio Lovecchio, Enrica Alifano e Angella Rafa) nell'interrogazione a risposta immediata in Commissiove V Finanze alla Camera. Secondo i parlamentari, si sono accese nuove polemiche tra gli operatori del settore, generando a un blocco immediato delle contrattazioni e degli ordinativi, come segnalato dalle associazioni di categoria, in attesa della definizione del testo della prossima legge di bilancio.

Per questo è stato richiesto di fare chiarezza, confermando in particolare l’applicazione, quantomeno per l'anno 2024, dello sconto in fattura e della cessione dei crediti agli interventi superbonus con aliquota al 70% che, come da legislazione vigente, sono già ammessi in deroga al divieto di cessione e sconto.

La risposta del sottosegretario all’Economia Lucia Albano ha quindi fornito spiegazioni sulle aliquote di detrazione e sulle deroghe al divieto di cessione del credito per interventi Superbonus 2024.

Superbonus 2024: le aliquote di detrazione

In particolare, nel 2024 il Superbonus spetta con un’aliquota di agevolazione:

  • del 70% per le spese sostenute dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (comma 9, lettera a), dell'articolo 119) e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (comma 9, lettera d-bis, dell'articolo 119);
  • del 110% per:
    • le spese sostenute per interventi effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa, per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell'immobile ed evento sismico, situati in uno dei comuni di cui alle regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (comma 8-ter dell'articolo 119);
    • per le spese sostenute per interventi contemplati dal comma 10-bis dell'articolo 119 ed effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie (comma 8-ter dell'articolo 119).

Decreto Cessioni: deroghe al divieto nel 2024

La risposta riporta anche le deroghe al generalizzato divieto di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta introdotto, per gli interventi ammessi al Superbonus elencati al comma 2 dell'articolo 121 del Decreto Rilancio, con il D.L. n. 11/2023.

In particolare, la norma dispone che dal 17 febbraio 2023, i beneficiari del Superbonus potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante una ripartizione su più anni d'imposta.

Tuttavia, l’articolo 2 del D.L. n. 11/2023 concede la possibilità di continuare a esercitare l'opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d'imposta in relazione alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali alla data del 16 febbraio 2023 risulti:

  • a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, nei casi di interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;
  • b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, nei casi d'interventi effettuati dai condomìni;
  • c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

La deroga è concessa anche per:

  • gli interventi effettuati, alla data del 16 febbraio 2023, dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio (IACP, cooperative a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale);
  • per gli interventi in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del Decreto Rilancio;
  •  per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, siti nei territori della regione Marche.

Al ricorrere di queste condizioni, l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito è prevista quindi anche per il 2024.

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