Superbonus, bonus edilizi e cessione del credito: nuova risoluzione del Fisco

Pubblicati i nuovi codici tributo per le opzioni inviate a partire dal 1° aprile 2023 relative a Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche

di Redazione tecnica - 04/05/2023

Con la pubblicazione della Risoluzione del 2 maggio 2023, n. 19/E, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, ceduti o fruiti come sconto in fattura, relativi a Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, relativi alle opzioni inviate a partire dal 1° aprile 2023.

Cessione del credito e bonus edilizi: la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate

La risoluzione contiene anche i codici da utilizzare per distinguere le rate annuali dei crediti risultanti dalla ripartizione della rata originaria degli stessi crediti, a seguito della comunicazione per la rateizzazione in 10 anni prevista dal provvedimento del direttore dell’Agenzia dello scorso 18 aprile (c.d. “Spalmacrediti”). I nuovi codici sono stati creati per mettere in pratica quanto previsto dall’art. 9, comma 4 del D.L. n. 176/2022 (c.d. “Decreto Aiuti-quater”), che consente ai fornitori e cessionari di beneficiare, previa comunicazione sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, di una rateizzazione in 10 anni delle quote residue dei crediti edilizi relativi alle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.

Comunicazione opzioni dal 1° aprile 2023: i codici tributo

Sono stati così predisposti gli appositi codici per le comunicazioni delle opzioni inviate dal 1° aprile 2023, in modo da potere distinguere 1uesti crediti nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24.

Questi i codici istituiti:

  • “7709” denominato “CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”
  • “7719” denominato “SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023”
  • “7738” denominato “CESSIONE CREDITO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”
  • “7739” denominato “SCONTO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023”
  • “7710” denominato “CESSIONE CREDITO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020– OPZIONI DAL 01/04/2023”
  • “7740” denominato “SCONTO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023”.

Restano attivi i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/2020, n. 12/2022 e n. 71/2022, per l’identificazione dei crediti derivanti dalle opzioni comunicate fino al 31 marzo 2023.

Spalmacrediti: codici tributo per la rateizzazione in 10 anni

In riferimento al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2023 relativo alla rateizzazione in 10 anni dei crediti derivanti da cessione o sconto comunicata entro il 31 marzo 2023, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • “7771” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”
  • “7772” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”
  • “7773” denominato “ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”.

Ricordiamo che ciascuna nuova rata annuale derivante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento, e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita.

L’Agenzia effettuerà successivamente controlli automatizzati per verificare che la somma utilizzata in compensazione da ciascun soggetto non superi la quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Il rifiuto del pagamento è comunicato tramite apposita ricevuta consultabile tramite i servizi telematici dell’Agenzia. Sul punto, il Fisco segnala che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 va indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la rata annuale del credito, nel formato “AAAA”.

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