Superbonus, bonus edilizi e cessione del credito: nuovi paletti da Eurostat

La cessione multipla del credito diminuirebbe la probabilità per lo stesso di andare perduto e, quindi, genererebbe sullo Stato una sorta di Garanzia. Ne siamo certi?

di Gianluca Oreto - 02/02/2023

Immaginatevi al Governo e di aver ereditato dal precedente esecutivo (vostro nemico) una misura che, problematiche e criticità a parte (ed in parte risolte), ha generato valore al Paese, facendo crescere il PIL in un momento di particolare crisi sanitaria, sociale ed economica (la pandemia). Una misura che ha concesso la riqualificazione energetica degli edifici, in linea con gli obiettivi green dell’Unione Europea, ma che ha funzionato solo perché accoppiata ad un’altra strana misura. Come vi comportate? Qual è il vostro atteggiamento nei confronti di queste misure?

Superbonus e cessione del credito

Per chi non lo avesse ancora capito, il chiaro riferimento è al Superbonus e al meccanismo di cessione dei crediti edilizi. Due misure che ho sempre analizzato separatamente ma che si intrecciano tra di loro in una selva di correttivi, provvedimenti attuativi e posizioni di parte di chi evidentemente non ha colto il cambiamento a tutti i livelli della società.

Il Superbonus è una detrazione fiscale messa a punto dal Governo a maggio 2020 che ha deciso di “investire” denaro pubblico su una misura piena zeppa di errori e criticità iniziali (generate soprattutto dallo strumento normativo utilizzato, il Decreto Legge) ma che col tempo (diciamo entro fine 2021) era riuscita ad arrivare ad una maturità grazie ai tanti correttivi arrivati nel frattempo (3 dal Governo Conte stesso e 7 dal Governo Draghi).

Ai 10 correttivi 2020-2021 è poi necessario aggiungerne altri 10 pubblicati nel 2022 sempre dal Governo Draghi (totale 17) oltre che gli altri 3 del Governo Meloni, per un complessivo di 23 provvedimenti di modifica. I correttivi 2022-2023 hanno, però, riguardato sostanzialmente il meccanismo di cessione del credito, ovvero il vero motore che ha sorretto l’economia nazionale consentendo a tutti l’utilizzo dei bonus fiscali (super e ordinari).

Le limitazioni alla circolazione del credito

Correttivi che hanno pesantemente inciso sull’idea iniziale di una libera circolazione dei crediti, bloccandone completamente le possibilità con successive approssimazioni che arrivano ai nostri giorni: 1, 2, 3, 4 e le 5 cessioni di oggi (1 libera + 3 al sistema bancario + 1 dalle banche ai clienti non consumatori).

Ciò che stupisce, però, è la costante campagna mediatica contro queste misure fiscali. Prima le frodi, poi l’assenza di misure di controllo, la responsabilità solidale, il buco per le casse dello Stato e il sequestro preventivo. Una continua campagna che è andata alternativamente contro il superbonus e il meccanismo di cessione.

Campagne puntualmente smentite dalle analisi economiche nel frattempo pubblicate da Censis, Nomisma, Commercialisti, Ance, Ingegneri, che però non hanno mai trovato sufficiente spazio nei giornali generalisti, troppo impegnati a pubblicare articolo della serie “Ecco come il superbonus mi ha rovinato” o “La mia casa, sacrificio di una vita, distrutta dal Superbonus”.

Attenzione, chi scrive riconosce pienamente le problematiche e criticità generate da una normativa poco puntuale ma soprattutto dalle condizioni al contorno che al momento non consentono l’utilizzo controllato di qualsiasi misura fiscale (assenza di digitalizzazione e scarsa formazione della pubblica amministrazione, normativa edilizia da rivedere,....). Ma è evidente a tutti che puntare sul lavoro e sull’edilizia di qualità è certamente un modo intelligente per investire denaro pubblico, sviluppando un comparto che storicamente ha sempre trainato l’intera economia.

La classificazione dei crediti fiscali

Tutto ciò premesso, è possibile affrontare il problema di oggi: la classificazione dei crediti fiscali. Un problema nato (pensate un po’) nel 2021 a seguito di una specifica richiesta di ISTAT alla Commissione europea sulla “pagabilità” o “non pagabilità” del superbonus alla luce del meccanismo di cessione del credito che diminuirebbe la probabilità che il credito stesso vada perduto.

È così che l’8 giugno 2021 arriva sul tavolo dell'ISTAT il parere della Commissione Europea, in cui sostanzialmente non si da una risposta al quesito ma si afferma solo che il problema dovrà essere affrontato con un aggiornamento del manuale SEC 2010 e Manual on Government Deficit and Debt (MGDD).

Secondo il parere di Eurostat, in fatti, le attuali regole non prevedrebbero dei criteri precisi su questi aspetti che permettano di definire con chiarezza se la misura sia “non-payable” (a riduzione delle entrate fiscali per la quota detraibile nell’anno) o “payable” (come spesa per l’intero importo del credito concesso).

I nuovi paletti di Eurostat

L’aggiornamento del Manual on Government Deficit and Debt (MGDD) è puntualmente arrivato ed ha fornito delle novità che di tecnico hanno ben poco ma che nel capitolo che riguarda la “registrazione dei crediti fiscali” parlano dei “Borderline cases between payable and non-payable tax credits” ovvero dei casi limite tra crediti d'imposta pagabili e non pagabili.

Chiariamo subito che la differenza tra un credito pagabile ed uno non pagabile è netta e va ad incidere direttamente sui conti dello Stato:

  • il credito considerato “non pagabile” o anche “non esigibile”, “a fondo perduto” o “sprecabili”), è quello tale per cui tutti gli importi del credito d'imposta che eccedono il debito del contribuente nel periodo d’imposta sono persi; in questo caso il credito va a riduzione delle entrate fiscali per la quota detraibile nell’anno;
  • il credito considerato “pagabile” o anche “rimborsabile” o “non sprecabili”, sono quelli in cui l'intero l'importo del credito d'imposta viene comunque corrisposto al beneficiario, comportando il pagamento dell'eccedenza quando lo sgravio fiscale è superiore al debito d'imposta. In un sistema di crediti d'imposta pagabili, i pagamenti o gli obblighi di pagamento sono concessi indipendentemente dall'entità del debito d'imposta, anche nel caso dove non sussiste alcun obbligo fiscale. I crediti d'imposta pagabili sono quindi passività pubbliche non contingenti: esse rappresentano un obbligo attuale per il governo.

Da questa definizione, sarebbe chiaro ed evidente a tutti che i crediti come i bonus edilizi, prescindendo dal meccanismo di cessione del credito, dovrebbero essere considerati “non pagabili” in considerazione proprio dell’assenza di una norma che prevede che nel caso in cui il credito risulti essere maggiore del debito del contribuente, lo Stato ne paghi l’eccedenza.

Come detto, però, l’aggiornamento del Manuale UE non sembra contenere delle considerazioni tecniche o anche solo ragionevoli. Sembra, invece, che l’analisi sia più politica e orientata ad eliminare un sistema che evidentemente era riuscito a creare una moneta fiscale alternativa all’Euro, che evidentemente (mi ripeto) non piace a qualcuno.

La probabilità di non perdere il credito

Leggendo il nuovo Manuale UE (su cui ci prenderemo del tempo per una analisi più estesa) ad un certo punto è riportato:

The key element is therefore not whether government provides cash to the initial beneficiary (originator of the tax credit), either upfront or over some time, but whether cash will most likely be provided (or, alternatively, the revenue collected by government will be lower) at some point by the government to the initial beneficiary or to any other party. Cash will anyway be lost in relation to this tax credit at a certain point in the future. The settlement by government does not need to be immediate and the tax credit might be used to reduce the tax liability (of any of the potential final beneficiaries) in the following years (whatever the length of the period involved). A tax credit might be transferred to other beneficiaries, or it can be used to settle a broad range of tax liabilities of the taxpayer, including its total fiscal debt. In these cases, the tax credit is deemed to be payable when there is a very high likelihood (i.e., close to 100%) that the tax credit will eventually be used in its entirety (or close to its entirety) in the future, so that government will effectively lose equivalent resources.

L'elemento chiave, secondo l’UE, sarebbe adesso rappresentato dalla probabilità di non perdere il credito e non più al fatto che lo Stato sborsi denaro se questo risulta essere maggiore del debito del contribuente stesso.

Secondo l’UE, grazie alla cessione il credito d'imposta si considera esigibile perché vi sarebbe una probabilità molto elevata (ossia prossima a 100%) che il credito d'imposta verrà eventualmente utilizzato per intero (o quasi interamente) in futuro, quindi quel Governo perderà effettivamente risorse equivalenti.

Ancora, “La cedibilità del credito d'imposta comporta che il contribuente possa cedere il credito d'imposta (per l'importo non ancora utilizzato) a un terzo, che può utilizzare il credito d'imposta per saldare il proprio debito d'imposta. In caso di multipli trasferimenti consentiti dalla normativa, un maggior numero di cessionari può potenzialmente beneficiare della riduzione o della liquidazione del loro adempimenti tributari fino al completo esaurimento del credito d'imposta”.

Nessuna garanzia dallo Stato

La Commissione UE, dunque, insiste sul fatto che la possibilità di cessione multipla diminuirebbe il rischio di perdere il credito o parte di questo. Secondo Eurostat, se il credito è cedibile di fatto diventa un bene sul quale esiste una precisa responsabilità del Governo sul valore del credito può essere determinato in modo affidabile, altrimenti il beneficiario iniziale non lo sarebbe in grado di trovare un acquirente interessato.

Sul punto, consiglierei ai tecnici del MEF e dell’Eurostat la lettura di 5 diverse sentenze della Corte di Cassazione arrivate a fine ottobre 2022 che in maniera assolutamente inequivoca affermano come sul credito fiscale non ci sia alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nel caso di cessione multipla dello stesso.

A questo punto andrà chiarito quali saranno gli effetti di questo aggiornamento di Eurostat alla luce delle citate sentenze della Cassazione. Il futuro al momento è incerto.

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