Superbonus: è stato davvero un buco per il bilancio dello Stato?

Costi a parte, il superbonus ha davvero creato un buco di Bilancio? Nell’approvazione dei provvedimenti normativi che ruolo gioca la Ragioneria Generale dello Stato?

di Sabatino Nocerino - 25/03/2024

Recentemente, nel corso di una intervista a TG2 Post, la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni è tornata a parlare del superbonus, ribadendo un concetto già espresso dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, definendolo irresponsabile e rilevando che sarebbe costato dai 2 ai 3.000 euro ad italiano.

Considerazioni analoghe erano arrivate dal Ministro Giorgetti che, prima della definizione della manovra di Bilancio per il 2024, aveva parlato del superbonus come il vero problema (“siamo nella situazione in cui chi ha mangiato si è alzato ma ha lasciato il conto da pagare”) che avrebbe creato forti squilibri anche sull’andamento degli interventi legati al PNRR, derivanti dalla carenza di imprese focalizzate sull’edilizia privata.

I numeri del Superbonus e gli oneri stanziati

In effetti, guardando “asetticamente” i numeri pubblicati da Enea sull’utilizzo del solo superecobonus, la prima cosa che salta all’occhio è il totale delle detrazioni maturate per lavori conclusi che al 29 febbraio 2024 (meno di 4 anni dalla nascita di questa misura fiscale) ammonta ad oltre 114 miliardi di euro.

A questo punto verrebbe da domandarsi come sia possibile che Governo e Parlamento possano legiferare pubblicando provvedimenti che possano mandare all’aria i conti, creando quelli che sono stati definiti “buchi di Bilancio”.

Nella sua formulazione iniziale, l’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto l’utilizzo del superbonus 110% su un orizzonte temporale molto limitato (1 luglio 2020-31 dicembre 2021). Considerato che i provvedimenti attuativi per il suo utilizzo sono arrivati il 5 agosto 2020, il Governo che ha messo a punto questa misura, l’aveva concessa per appena 17 mesi, valutando in questo modo l’impegno economico:

  • 63,6 milioni di euro per l’anno 2020;
  • 1.294,3 milioni di euro per l’anno 2021;
  • 3.309,1 milioni di euro per l’anno 2022;
  • 2.935 milioni di euro per l’anno 2023;
  • 2.755,6 milioni di euro per l’anno 2024;
  • 2.752,8 milioni di euro per l’anno 2025;
  • 1.357,4 milioni di euro per l’anno 2026;
  • 27,6 milioni di euro per l’anno 2027;
  • 11,9 milioni di euro per l’anno 2031;
  • 48,6 milioni di euro per l’anno 2032.

La bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato

Prima di continuare, appare utile ricordare che sul Decreto Rilancio, prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è arrivata la consueta “bollinatura” da parte della Ragioneria Generale dello Stato. La legge n. 468/1978 prevede, infatti, che i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo ed i regolamenti di iniziativa governativa che comportano ricadute finanziarie, devono essere corredati di una relazione tecnica, ovvero di una nota in appendice allo schema di provvedimento in cui, oltre a quantificare l'onere " autorizzato" e "coperto" dal medesimo, si puntualizzi nel dettaglio le singole voci di spesa.

La verifica di tale relazione viene effettuata dalla Ragioneria generale dello Stato, la quale, una volta riscontrata la corretta quantificazione dell'onere recato dal provvedimento nonché l'idoneità della relativa copertura finanziaria appone, tramite la bollinatura posta dal Ragioniere generale dello Stato, il proprio visto di conformità senza il quale il provvedimento non può essere controfirmato dal Presidente della Repubblica e trasmesso alle Camere.

Successivamente alla prima versione del Decreto Rilancio, sono arrivati 33 provvedimenti normativi che direttamente o indirettamente hanno inciso sul superbonus e sul meccanismo delle opzioni alternative. Alcuni di questi hanno prorogato la scadenza del bonus 110%. Stiamo parlando dei seguenti:

  • la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
  • il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101;
  • il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis) convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
  • la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022);
  • il Decreto-Legge 21 giugno 2022 n. 73 (Decreto Semplificazioni fiscali), convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge);
  • il Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater) convertito con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6;
  • la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023);
  • il Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104 (Decreto Asset) convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Tutti provvedimenti che, oltre allungare le tempistiche di utilizzo del superbonus, ne hanno anche aggiornato gli oneri a copertura. La Legge di Bilancio 2021, ad esempio, ha previsto la prima proroga al 30 giugno 2022, rivalutandone gli oneri anche in funzione della parziale applicazione nell’anno 2020:

  • 893,7 milioni di euro per l’anno 2021;
  • 3.099,9 milioni di euro per l’anno 2022;
  • 4.590,4 milioni di euro per l’anno 2023;
  • 4.224,5 milioni di euro per l’anno 2024;
  • 4.128,9 milioni di euro per l’anno 2025;
  • 3.361,1 milioni di euro per l’anno 2026;
  • 37,78 milioni di euro per l’anno 2033.

Il parere di regolarità contabile

L’aggiornamento degli oneri è stato operato per ognuno dei provvedimenti normativi che hanno allungato l’orizzonte temporale del superbonus e su ognuno di questi è arrivata la bollinatura da parte della Ragioneria Generale dello Stato (RGS).

Ricordiamo che il parere di regolarità contabile da parte della RGS effettua un riscontro della:

  • corretta imputazione della spesa alla previsione del Bilancio annuale, la disponibilità del fondo iscritto sul relativo intervento o capitolo, ai programmi e progetti del bilancio pluriennale e, ove adottato, al piano esecutivo di gestione;
  • regolarità della documentazione;
  • esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell'obbligazione;
  • verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente;
  • conformità alle norme fiscali;
  • rispetto delle competenze proprie dei soggetti dell’Ente che adottano i provvedimenti;
  • rispetto dell'ordinamento contabile degli Enti Locali e delle norme del Regolamento di contabilità;
  • verifica di conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali;
  • verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Conclusioni

A questo punto, considerato che la bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato è arrivata prendendo in considerazione numeri completamente differenti da quelli che poi sono stati realmente registrati, tornando sulla domanda iniziale, come mai i 3 Governi che si sono succeduti in questi anni (Conte II, Draghi e Meloni) e i due Parlamenti non hanno previsto delle misure a controllo della spesa?

Il tutto senza, chiaramente, considerare gli effetti “positivi” del superbonus che, come confermato da diversi enti indipendenti, sono stati registrati in termini di:

  • maggiori imposte;
  • maggiore occupazione ed emersione del lavoro nero;
  • miglioramento energetico e strutturale degli edifici;
  • minori emissioni di CO2.

Quali colpe hanno i cittadini, le imprese e i professionisti che sono rimasti invischiati nell’annoso problema del blocco della cessione i cui effetti si sentiranno per i prossimi anni? La vicenda, come sempre, meriterebbe un atto di leale e sincera verità, affinché si metta fine a questo stillicidio che ancora non trova una effettiva soluzione.

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