L’Agenzia delle Entrate di nuovo sullo Stato Avanzamento Lavori
Prima di entrare nel merito della domanda, l’Agenzia delle Entrate ricorda i contenuti della sua circolare n. 23/E mediante la quale aveva fornito dei chiarimenti sullo Stato Avanzamento Lavori (SAL), riprendendo l’art. 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e per il quale il SAL “riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci”.
Un chiarimento che non scioglie ancora i dubbi sulla possibilità di inserire nei SAL i materiali a piè d’opera (ma sono certo che prima o poi quest’anno il Fisco risponderà anche su questo).