Superbonus e Decreto blocca cessioni: oltre 300 emendamenti per salvare il salvabile

Oltre 300 emendamenti presentati in VI Commissione Finanze alla Camera sul ddl di conversione del Decreto Legge n. 11/2023 che ha bloccato la cessione del credito

di Gianluca Oreto - 09/03/2023

Modifica dell'orizzonte temporale, possibilità per enti locali o previdenziali di acquistare i crediti, deroghe all'art. 321 del Codice di procedura penale, modifiche al sistema di eccezioni per l'utilizzo del meccanismo di cessione dei crediti.

Decreto blocca cessioni: oltre 300 emendamenti per 3 articoli

Sono queste e tante altre le proposte contenute nel fascicolo di emendamenti depositato l'8 marzo 2023 in VI Commissione (Finanze) alla Camera relativi alla conversione in legge del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni o "Blocca cessioni") recante "Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".

Oltre 300 emendamenti che riguardano il D.L. n. 11/2023 che, ricordiamo, è costituito da appena 3 articoli:

  • Art. 1. Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  • Art. 2. Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali;
  • Art. 3. Entrata in vigore.

3 articoli che trattano i seguenti argomenti:

  • il divieto all'acquisto di crediti da parte degli Enti locali;
  • la limitazione della responsabilità solidale e l'elenco dei documenti necessari per eliminarla;
  • lo stop al meccanismo di cessione di cui all'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio);
  • le eccezioni per continuare ad utilizzare il meccanismo di cessione di cui all'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio);
  • l'abrogazione (senza eccezioni o transitori) delle opzioni alternative alla detrazione diretta che erano presenti negli artt. 14 e 16 del Decreto Legge n. 63/2013.

Insomma, tutti contenuti che non avrebbero mai riaperto l'acquisto da parte del Sistema bancario e che inspiegabilmente hanno solo voluto risolvere il (falso) problema della pagabilità dei crediti edilizi.

Le proposte per la modifica dell'orizzonte temporale

Sono parecchie le proposte che riguardano l'orizzonte temporale di utilizzo del superbonus (alcune delle quali scritte in modo così male da non credere che siano state presentati da Deputati della Repubblica Italiana). Tra queste ne citiamo qualcuna:

  • la possibilità di prorogare la scadenza delle unifamiliari dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023, modificando contemporaneamente la data di attestazione del SAL 30% dal 30 settembre 2022 al 31 dicembre 2022;
  • la possibilità di prorogare la scadenza per le unifamiliari al 31 dicembre 2023;
  • la possibilità di utilizzare il bonus 110% fino al 30 giugno 2024 per gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS);
  • l'eliminazione del vincolo del 60% previsto per gli IACP, spostando contemporaneamente la scadenza al 31 dicembre 2024;
  • la possibilità di portare in detrazione al 110% tutte le spese di ultimazione lavori sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 70 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo (per tutti gli interventi indicati all'art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio);
  • in alcuni casi si è pensato di proporre l'eliminazione del principio di cassa prevedendo che il superbonus possa essere utilizzato per tutti i titoli inviati entro un determinato orizzonte dei lavori ma con spese sostenute entro una data successiva.

Sblocco acquisti per gli Enti locali

Un emendamento propone di dare la possibilità alle pubbliche amministrazioni di essere cessionarie dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'art. 121, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Rilancio, nel limite della capacità fiscale dell'ente. Altri propongono solo di non applicare questo divieto agli enti previdenziali di diritto privato.

Compensazione con gli F24

Viene proposto di dare la possibilità alle banche e a Poste Italiane di compensare le somme relative agli F24 della clientela con crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento, nelle annualità 2021 e 2022, delle spese per gli interventi agevolati con bonus edilizi, non ancora ceduti da imprese e contribuenti. A tutela dei contratti in corso, il meccanismo di compensazione indicato sarebbe previsto anche per i crediti d'imposta relativi agli interventi già avviati alla data di entrata in vigore del Decreto Cessioni.

Le deroghe al sequestro preventivo

Ecco l'emendamento più interessante. Viene proposto che ferme le ipotesi di dolo e il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo, ai cessionari, il sequestro preventivo a chi ha acquistato la cessione dei crediti con espressa, deroga esplicita all'articolo 321 del codice di procedura penale, prevedendo l'esclusiva responsabilità in capo al soggetto originariamente beneficiario del credito d'imposta, senza coinvolgimento del terzo, di modo che i cessionari in buona fede, estranei a ogni reato, non possano essere destinatari di provvedimenti di sequestro preventivo, qualora dimostrino di aver acquisito il credito d'importa e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito d'imposta, le cui spese detraibili, sono oggetto delle opzioni previste.

Tempi di istruttoria da parte della banche

Un altro emendamento interessante riguarda i tempi di istruttoria relativi all'acquisto dei crediti. Viene proposto che le banche e gli intermediari finanziari siano tenuti a fornire una certificazione che attesta i tempi di istruttoria, con delle tempistiche di limite al massimo di un mese, entro le quali si dovranno concludere le istruttorie delle operazioni di primo acquisto del credito e di accettazione dei documenti contrattuali e della documentazione delle società di certificazione.

Divieto di cessione

Relativamente all'entrata in vigore del divieto di cessione del credito di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio, viene proposta la sua applicazione a partire dal 30 aprile 2023 (e non dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 11/2023).

Viene anche proposto che il divieto di cessione non si applichi:

  • per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, sia stato sottoscritto un contratto, avente data certa con il quale sia stata manifestata una delle opzioni, ovvero siano iniziati i lavori o sia stato concluso l'ordine d'acquisto dei beni impiegati negli interventi stessi (in questo caso la data di avvio dei lavori dovrebbe essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
  • per gli interventi che accedono al sismabonus-acquisti per i quali sia stato ritirato il titolo abilitativo ed avviati i lavori e che comunque venga stipulato preliminare di acquisto registrato o definitivo atto di compravendita entro il 31 dicembre 2023.

Conclusioni

Sono tanti ed in alcuni casi pretestuosi molti degli emendamenti presentati. La speranza è che almeno questa volta il Parlamento possa avere la possibilità di incidere nel percorso di conversione in legge e che non arrivi il classico maxiemendamento presentato dal Governo a castrare ogni discussione.

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