Superbonus ed edifici vincolati: Inarsind chiede chiarimenti al MIMS

L’Associazione Sindacale di Architetti ed Ingegneri Liberi Professionisti scrive al Ministro Giovannini in merito alla questione demolizione e ricostruzione in zona vincolata

di Redazione tecnica - 14/12/2021

Superbonus su edifici vincolati, o meglio demolizione e ricostruzione di edifici vincolati. Come sappiamo, la questione è abbastanza spinosa e richiama le definizioni degli interventi edilizi contenute nel d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Per questo Inarsind ha scritto al ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, chiedendo chiarimenti sugli interventi di demolizione e ricostruzione in zona vincolata.

Demolizione e ricostruzione in area vincolata: Inarsind scrive al MIMS

Facciamo un passo indietro, e ricostruiamo la vicenda normativa:

  • nella sua prima pubblicazione, il D.L. n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) all’art. 119, comma 3 stabiliva che “nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione [Superbonus], nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
  • il citato art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001 (T.U.E.) annovera nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche con diversa sagoma e volumetria. Attenzione però: nel caso di immobili sottoposti a tutela come previsto dal D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), dal DM n. 1444/1968 e dai PRG locali, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

Demolizione e ricostruzione edifici in area vincolata: norma ambigua

Ma qual è il vincolo di riferimento? Quello ambientale o quello storico? E quindi, se decido di abbattere un rudere di 10 stanze, potrò ricostruire 10 stanze, mentre se abbatto un rudere di 20 mq, sarò costretto a demolire e ricostruire un immobile con stessa sagoma, volumetria e sulla stessa area di sedime?

Il dubbio è stato sollevato da più parti nella programmazione degli interventi legati al superbonus 110% e su cui è tornata oggi Inarsind con la nota inviata al ministro Giovannini.

Secondo Inarsind, "il parere reso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - per cui con il termine “immobili” il legislatore intende 'sia gli ambiti sottoposti a vincolo in quanto tali, sia gli edifici ricompresi nei medesimi ambiti”, e ancora “intende preservare la conformazione dello stato dei luoghi, salvaguardando il territorio da qualsiasi trasformazione che sia esteticamente percepibile, e include, pertanto, anche gli interventi realizzati su edifici compresi in ambiti vincolati nel loro complesso” - ha imposto la tutela anche ad edifici di dubbia qualità estetica e funzionale, costruiti nella maggior parte dei casi negli ultimi quarant’anni, da conservare nella loro configurazione originaria soltanto perché ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, impedendone la ricostruzione con canoni estetici e funzionali finalizzati a migliorare quel paesaggio che si vuole tutelare.

Un limite piuttosto ampio, considerato che, se guardiamo la mappa interattiva SITAP dei beni culturali, buona parte del territorio italiano è caratterizzato da:

  • Vincoli D.Lgs.42/2004 c.d. “Decretati”:
    • art.136 e Art. 157 (statali);
    • art.136 e Art. 157 (regionali);
    • Art. 142 c. 1 lett. M.
  • Vincoli D.Lgs. 42/2004 c.d. "ope legis"
    • art. 142 c. 1, esc. lett. E, H, M, comprendenti Aree di rispetto coste e corpi idrici, Montagne oltre 1600 o 1200 metri, Parchi, Boschi, Zone umide, Zone vulcaniche.

Interventi di demolizione e ricostruzione: la proposta di INARSIND

Secondo INARSIND, qualora il legislatore avesse voluto davvero includere gli immobili in area sottoposta a tutela paesaggistica alla limitazione normativa, avrebbe fatto riferimento espressamente agli articoli 134 (Beni paesaggistici),136 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico) e 142 (aree tutelate per legge) del Codice, eliminando così qualsiasi ragionevole dubbio.

Proprio per questo l’Associazione chiede al MIMS un approfondimento in merito, coinvolgendo la Commissione di esperti istituita per la revisione del Testo Unico per l’Edilizia.

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