Superbonus per impianti sportivi: limiti alle agevolazioni

L’Agenzia delle Entrate chiarisce l’ambito di applicazione per interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico all’interno di impianti sportivi

di Redazione tecnica - 11/11/2021

Superbonus 110% per edifici e impianti sportivi: esistono dei limiti per le agevolazioni oppure l’accesso è consentito a qualunque condizione?

Superbonus: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate

o chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 774/2021. Nel caso in esame, l’Istante è una Società Sportiva Dilettantistica che intende avvalersi del Superbonus 110% per interventi di riqualificazione energetica, pur avendo ottenuto un parere negativo da professionisti in quanto gli spogliatoi si trovano all'interno del palazzetto della struttura e non esterni ed indipendenti e ciò non rispetterebbe la normativa che prevede l'agevolazione solo sugli spogliatoi. Da qui il dubbio: basta sostituire la caldaia, utile al salto di due classi energetiche per fruire del Superbonus? Ed è necessario presentare l’APE oppure è possibile produrre altra documentazione al posto dell'Attestato di prestazione energetica?

Speciale Superbonus

Superbonus per impianti sportivi: il Fisco definisce gli ambiti di applicazione

A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato l’impianto normativo dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) che disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica come l'installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, oltre che al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus).

Tali disposizioni affiancano a quelle già vigenti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. "ecobonus") nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. "sismabonus"), ossia rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Superbonus vale anche per associazioni sportive

In particolare, l'articolo 119, comma 9, del decreto legge n. 34 del 2020, prevede che le disposizioni si applicano anche alle «associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi».

La normativa quindi consente alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche - iscritte nell'apposito registro istituito presso il CONI - di avvalersi della detrazione del 110 per cento della spesa sostenuta per gli interventi di cui all'articolo 119, commi da 1 a 8, del decreto n. 34 del 2020 con riguardo agli immobili adibiti a spogliatoio, in toto o in parte.

La stessa Agenzia delle Entrate ha ricordato con la circolare n. 30/E del 2020 che «Per espressa previsione normativa contenuta nell' articolo 119, comma 9, lettera e) del decreto Rilancio, invece, per le associazioni e società sportive dilettantistiche, il Superbonus è limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi».

Quindi il beneficio richiesto:

  • è limitato alle spese sostenute in relazione alla climatizzazione del solo spogliatoio o della parte dell'immobile adibita allo spogliatoio;
  • se l'intervento di risparmio energetico riguarderà l'intero edificio e non solo la parte di edificio adibita a spogliatoio, l'Istante ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite all'intervento realizzato sulla parte dell'edificio adibita a spogliatoio da quelle riferite all'intervento realizzato sulla restante parte dell'edificio medesimo. In alternativa, dovrà essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi le predette spese rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

Attestato di prestazione energetica: obbligo di certificazione pre e post lavori

Per quanto concerne la necessità di presentare l’APE, o se sia possibile produrre altra documentazione in luogo dell'Attestato di prestazione energetica, considerato che la parte dell'edificio adibita a spogliatoi non costituisce una autonoma unità immobiliare, la certificazione energetica (APE) ante e post lavori deve riguardare l'intero immobile e non solamente la parte adibita a spogliatoio.

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