Superbonus in 10 anni: ecco il provvedimento del Fisco

Il provvedimento fornisce le istruzioni a fornitori e a cessionari per la ripartizione in 10 anni i crediti d’imposta derivanti da interventi Superbonus, bonus barriere architettoniche 75% e Sismabonus

di Redazione tecnica - 19/04/2023

Il tanto atteso provvedimento “spalmacrediti” dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato, mettendo nero su bianco una delle previsioni più apprezzate tra le modifiche della legge n. 38/2023 di conversione del D.L. n. 11/2023.

Rateizzazione Superbonus in 10 anni: il provvedimento "spalmacrediti"

Previsioni che adesso sono diventate operative, con la pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2023, n. 132123, recante “Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 – fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi”.

Il provvedimento fornisce le istruzioni ai fornitori e ai cessionari che intendono usufruire della possibilità offerta dall’art. 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater), come modificato dall’articolo 2, comma 3-quinquies, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto blocca cessioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Viene così disposta la rateizzazione in 10 anni della detrazione d’imposta fruita in dichiarazione dei redditi per interventi Superbonus, oltre che, la facoltà di ripartire in 10 anni i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura per interventi Superbonus, eliminazione delle barriere architettoniche 75% e Sismabonus.

Vediamo nel dettaglio cosa dispone il provvedimento.

Ambito di applicazione

Quanto previsto dal provvedimento si applica ai crediti d’imposta derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 34/2020, comunicate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi di cui:

  • a) all’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Superbonus);
  • b) all’articolo 119-ter citato decreto-legge n. 34 del 2020 (interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche);
  • c) all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. Sismabonus).

Fruizione dei crediti residui in dieci rate annuali

La quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura, non utilizzata in compensazione e anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. La scelta è irrevocabile.

In particolare, la ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

  • a) agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative agli interventi Superbonus;
  • b) agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative agli interventi Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e Sismabonus.

Da tenere a mente che:

  • ciascuna nuova rata annuale può essere utilizzata esclusivamente in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento;
  • la quota del credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso;
  • per la fruizione delle nuove rate saranno istituiti specifici codici tributo, oltre alle istruzioni per la compilazione del modello F24;
  • le nuove rate dei crediti d’imposta risultanti dalla ripartizione non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite.

Come fare la Comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Il fornitore o il cessionario titolare dei crediti comunica al Fisco:

  • la tipologia di credito;
  • la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni;
  • il relativo importo.

La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti, purché derivanti dalle comunicazioni delle opzioni alternative.

La comunicazione va fatta sulla Piattaforma di cessione crediti a partire dal 2 maggio 2023, oppure anche tramite intermediario a partire dal 3 luglio 2023.

Infine, i dati delle comunicazioni inviate possono essere consultati sulla Piattaforma cessione crediti, fermo restando che la comunicazione è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata.

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