Superbonus e lavori mai iniziati: colpa anche del committente se resta a guardare
Il Tribunale di Savona evidenzia il concorso di colpa tra impresa e condominio per i ritardi nei lavori legati ai bonus edilizi.
Con l’entrata in vigore del D.L. n. 11/2023, convertito con modificazioni nella L. n. 38/2023, il legislatore ha introdotto misure incisive a tutela della finanza pubblica, intervenendo direttamente sul meccanismo delle opzioni alternative alla fruizione diretta delle detrazioni fiscali.
Questo intervento normativo, più volte commentato in queste pagine, ha avuto un impatto devastante sul settore dell’edilizia agevolata, andando a colpire il meccanismo finanziario alla base di moltissimi cantieri: l’anticipazione dell’equivalente economico delle detrazioni fiscali tramite la cessione del credito. In assenza di questa leva finanziaria, molte imprese si sono trovate senza la liquidità necessaria per avviare o completare i lavori, con evidenti ripercussioni sui rapporti contrattuali.
La sentenza del Tribunale di Savona
Una recente pronuncia giurisprudenziale che ha affrontato la questione è la n. 45/2025 del Tribunale di Savona, relativa a un contratto d’appalto stipulato tra un condominio e un’impresa esecutrice per l’efficientamento energetico di un edificio, agevolato dal Superbonus 110% e dal Bonus ristrutturazione 50%.
Il condominio, rilevando il mancato avvio dei lavori, ha richiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento e il risarcimento dei danni. L’impresa convenuta, a propria difesa, ha evidenziato l’intervenuta impossibilità sopravvenuta a causa del blocco normativo che aveva reso inattuabile la cessione dei crediti fiscali precedentemente concordata con il proprio partner finanziario.
Il contratto di appalto, stipulato il 20 settembre 2022, conteneva alcune indicazioni esplicite sull’intento del committente di beneficiare del Superbonus e sulla possibilità di accedere allo sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020. Tuttavia, nessuna clausola del contratto subordinava formalmente l’esecuzione dei lavori al buon esito della cessione dei crediti. Né il contratto faceva menzione dell’accordo di cessione stipulato tra l’impresa e la società che avrebbe dovuto acquistare i crediti, accordo ritenuto inopponibile al condominio poiché non integrato nella regolazione contrattuale tra le parti.
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