Superbonus e lavori mai iniziati: colpa anche del committente se resta a guardare

Il Tribunale di Savona evidenzia il concorso di colpa tra impresa e condominio per i ritardi nei lavori legati ai bonus edilizi.

di Cristian Angeli - 05/05/2025

Il testo della sentenza che motiva il concorso di colpa del committente

La pronuncia del Tribunale di Savona offre un’importante lezione operativa: l’assenza di clausole esplicite nel contratto che colleghino l’esecuzione dell’opera alla possibilità di cedere i crediti fiscali impedisce all’impresa di sottrarsi agli obblighi assunti, anche in presenza di sopravvenute difficoltà economiche. La cessione del credito, pur essendo un elemento essenziale nella prassi operativa del Superbonus, non può essere considerata condizione automatica di validità del contratto, se non espressamente pattuita tra le parti.

Ma tutto ciò non esclude il “concorso di colpa” del committente. Si legge infatti nel testo della sentenza, a proposito del comportamento tenuto da quest’ultimo “dette condotte hanno certamente contribuito alla determinazione della situazione poiché un comportamento differente ben avrebbe potuto comportare un tempestivo inizio dei lavori (così da scongiurare gli effetti delle modifiche normative poi intervenute) ed anche consentire (anche se i tempi erano ristretti e la situazione estremamente confusa poiché molte delle imprese operanti nel settore avevano in quel periodo lo stesso problema) l’adozione di soluzioni alternative ed ancora utili per preservare la concessione dei benefici fiscali ovvero l’individuazione di altro soggetto che potesse sostituirsi a nell’esecuzione dell’opera”.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate all’edilizia, perizie e contenziosi
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