Superbonus e lavori mai iniziati: colpa anche del committente se resta a guardare
Il Tribunale di Savona evidenzia il concorso di colpa tra impresa e condominio per i ritardi nei lavori legati ai bonus edilizi.
L’importanza di clausole esplicite
Il Tribunale ha quindi accertato il grave inadempimento dell’appaltatore e disposto la risoluzione del contratto, non senza rilevare un concorso di colpa da parte del committente. Il condominio, infatti, pur consapevole dell’inerzia dell’impresa, non aveva adottato alcuna iniziativa concreta per sollecitare l’esecuzione delle opere fino all’ottobre 2023, quando ha formalmente diffidato l’impresa ad adempiere e successivamente ha comunicato la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1662 c.c. Un comportamento più tempestivo – ha osservato il Giudice – avrebbe potuto scongiurare le conseguenze delle modifiche normative, o quantomeno favorire l’adozione di soluzioni alternative, come l’individuazione di un nuovo esecutore.
Alla luce di ciò, il Giudice ha attribuito al condominio una corresponsabilità nella misura di un terzo, con conseguente riduzione del risarcimento.
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