Superbonus e obbligo di comunicazione a Enea e al PNCS: una criticità

L’esperto risponde sulla necessità di comunicare i dati a Enea e al PNCS nel caso di CILAS inviata prima del 31 dicembre 2023 ma con lavori mai avviati

di Gianluca Oreto - 04/10/2024

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Alla luce del recente Dpcm del 17 Settembre 2024, l’obbligo di comunicazione a Enea e al PNCS deve essere applicato anche alle CILAS inviate prima del 31 dicembre 2023 ma che non hanno avuto un seguito nella realizzazione dei lavori?

L’esperto risponde

Il nuovo obbligo di comunicazione previsto per il Superbonus dall’art. 3, comma 4 del D.L. n. 39/2024 (Decreto taglia cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge n. 67/2024, e disciplinato dal recente DPCM 17 settembre 2024, porta con sé alcune problematiche applicative dovute ancora una volta ad un legislatore poco attento.

Problematiche che riguardano diversi aspetti, tra i quali quello evidenziato nella domanda posta a “L’esperto risponde” e sul quale proveremo a ragionare.

Come già evidenziato su queste pagine dal collega Ing. Cristian Angeli, il D.L. n. 39/2024 ma soprattutto il suo provvedimento attuativo (il DPCM) lasciano ampi margini di interpretazione per un obbligo che, ricordiamo, prevede due livelli sanzionatori nel caso non sia soddisfatto:

  • una sanzione amministrativa di euro 10.000 per gli interventi avviati sulla base di un’istanza presentata prima dell’entrata in vigore del nuovo DPCM (quella della sua pubblicazione sul sito del Governo, il 26 settembre 2024);
  • la decadenza dall’agevolazione fiscale (senza possibilità di sanatoria per la comunicazione) per gli interventi avviati sulla base di un’istanza presentata dopo l’entrata in vigore del nuovo DPCM.

Da rilevare che, mentre la decadenza dell’agevolazione è una sanzione che naturalmente colpisce il beneficiario del bonus, non è chiaro se la sanzione amministrativa di 10.000 euro sarà a carico dello stesso o dei professionisti incaricati (la ratio è che sia il primo ma la norma non lo dispone espressamente).

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