Superbonus oltre i 516mila euro: attestazione SOA obbligatoria

Dal 1° luglio 2023 nessuna deroga è concessa: per accedere alle agevolazioni previste dal Decreto Rilancio le imprese che eseguono i lavori devono essere qualificate

di Redazione tecnica - 02/07/2023

È ormai ufficialmente operativa la previsione dell’art. 10-bis del D.L. n. 21/2022 sull’obbligo di attestazione SOA delle imprese esecutrici di lavori legati al Superbonus per un importo superiore a 516mila euro,mettendo fine al lungo regime transitorio e sul quale non sempre le disposizioni erano state chiare, tanto che è stato necessario apportare dei correttivi con l’art. 2-ter della legge n. 38/2023, di conversione del D.L. n. 11/2023 (cd Decreto Cessioni).

Lavori Superbonus sopra i 516mila euro: obbligo attestazione SOA in vigore per tutti

Secondo quanto disposto dal D.L. n. 21/2022, convertito con legge n. 51/2022, è scattato dal 1° luglio 2023 l’obbligo di attestazione SOA per le imprese coinvolte in interventi che accedono ai benefici del Superbonus per un importo superiore a 516mila euro, quale condizione imprescindibile per potere usufruire delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020.

L’introduzione dell’obbligo di qualificazione è avvenuta in 2 step:

  • un periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023;
  • obbligo definitivo dal 1° luglio 2023.

Durante il periodo transitorio, le imprese hanno dovuto provvedere all’accesso a un nuovo sistema di qualificazione. In particolare, è stato previsto che l’esecuzione dei lavori potesse essere affidata alle imprese:

  • in possesso della qualificazione ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto;
  • che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto documentavano alla committenza o all’impresa subappaltante di avere sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dallo stesso art. 84 del Codice degli Appalti.

Questa deroga è stata in vigore fino al 30 giugno 2023.

Dal 1° luglio, la qualificazione delle imprese è diventata obbligatoria e i lavori possono essere affidati solo ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione.

I chiarimenti sul transitorio

Ricordiamo che le disposizioni non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 21/2022 (20 maggio 2022), nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Inoltre, dato che la formula originaria della disposizione aveva generato non poche perplessità, il legislatore ha cercato di porvi rimedio con l’art. 2-ter della legge n. 38/2023, di conversione del D.L. n. 11/2023.

Esso ha chiarito che:

  • per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell'occorrente qualificazione, oppure di documentare al committente o all'impresa appaltatrice l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023. Ciò significa che, nel caso di contratti sottoscritti prima del 1° gennaio 2023, e rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 10-bis, per determinare la decorrenza dell’obbligo di qualificazione bisogna considerare le date indicate nel comma 1 dell’articolo 10-bis, ovvero:
    • periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023;
    • obbligo definitivo dal 1° luglio 2023.
  • il limite di 516mila euro è calcolato in riferimento a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto. Quindi se l’importo delle lavorazioni che formano oggetto del singolo affidamento non supera questa soglia, le imprese esecutrici non hanno obbligo di qualificazione, anche se la somma complessiva dei lavori supera i 516mila euro.
  • dato che l’obbligo di qualificazione riguarda le spese sostenute per l'esecuzione di lavori, esso non riguarda le agevolazioni per le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari (es. Sismabonus acquisti).Questa interpretazione porta anche all’esclusione dell’obbligo di attestazione SOA per le imprese che operano come general contractor e non partecipano all’attività esecutiva in cantiere.
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