Superbonus 110% e ricostruzione post sisma: l’agibilità blocca la detrazione

L’Agenzia delle Entrate chiarisce i presupposti di accesso al superbonus 110% gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici

di Redazione tecnica - 10/01/2024

L’1 gennaio 2024 è scattata la nuova era del superbonus che per i principali soggetti beneficiari potrà essere utilizzato con aliquota al 70%, per poi diminuire ulteriormente al 65% nel suo ultimo anno di utilizzo. Esiste, però, ancora una casistica ammessa dalla normativa che consente di beneficiare dell’aliquota del 110%.

Superbonus 110%: chi può ancora utilizzarlo

L’art. 119, comma 8-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) consente, infatti, l’utilizzo del bonus 110% fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Per questa tipologia di intervento occorre considerare i seguenti commi del citato art. 119:

1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Via libera alle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito)

Da ricordare, inoltre, che per questi interventi è ancora possibile per tutto il 2024 utilizzare le opzioni alternative di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio, sconto in fattura e cessione del credito, che sono state esplicitamente mantenute nel sistema di eccezioni allo stop previsto dal Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38 (art. 2, comma 3-quater), che non è stato modificato dal recente Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212 (in attesa di conversione in legge).

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