Superbonus 110% e ricostruzione post sisma: l’agibilità blocca la detrazione

L’Agenzia delle Entrate chiarisce i presupposti di accesso al superbonus 110% gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici

di Redazione tecnica - 10/01/2024

Niente superbonus senza i requisiti previsti

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato la normativa di riferimento, ha ripreso i chiarimenti già forniti in passato e osservato che il superbonus è applicabile alle spese sostenute per gli interventi ammessi per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici. Detti contributi sono esclusi nei casi in cui:

  • il danno sia preesistente all'evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta;
  • il livello del danno non sia tale da determinare l'inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F).

Ciò premesso, il Fisco ha confermato che il superbonus è utilizzabile per interventi di ricostruzione di edifici che risultino “inagibili” a causa di eventi sismici verificatesi, a far data del 1° aprile 2009, nei Comuni dei territori dove si stato dichiarato lo stato di emergenza, per i quali sia stato erogato anche il relativo contributo.

Ciò significa che il requisito di “inagibilità” risulta essere imprescindibile per l’utilizzo del superbonus al 110% su questi territori.

Nel caso oggetto dell’istanza, il fabbricato condominiale è stato già oggetto di interventi di ricostruzione che ne hanno ripristinato l'agibilità conseguente l'evento sismico e, pertanto gli interventi che si intendono eseguire, di efficientamento energetico di cui al citato articolo 119 del decreto Rilancio, saranno effettuati su un immobile “agibile” che, in quanto tale, non ha “in corso pratiche per l'assegnazione di contributi postsisma”.

In definitiva, dunque, non sussistono le condizioni per l’applicazione del citato comma 8-ter e l’istante potrà solo utilizzare il Superbonus con le modalità e le condizioni previste al successivo comma 8-bis.

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