Superbonus: tutti i controlli previsti dal Decreto Rilancio

L'utilizzo delle detrazioni fiscali previste dall'art. 119 del Decreto Rilancio è sottoposto ad un rigido sistema di controllo che ha azzerato le frodi

di Gianluca Oreto - 18/08/2023

Una delle caratteristiche principali che ha reso il superbonus un vero e proprio crack è la presenza di alcuni sistemi di controllo, precedentemente non previsti negli altri bonus edilizi, mediante i quali è completamente cambiato l'approccio di tutti gli attori coinvolti.

Superbonus: i sistemi di controllo

Tralasciando la deroga all'art. 49 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), la CILAS e la prima estensione della cessione del credito ai bonus senza controllo, ovvero quelli che considero i due più grandi autogol dei due legislatori (Conte II e Draghi) che hanno messo a punto e modificato gli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), l'utilizzo del superbonus è sottoposto ad un rigido sistema di controllo grazie al quale il numero di frodi registrate a giugno scorso dalla Guardia di Finanza ha rappresentato appena lo 0,5% del totale di interventi che hanno avuto accesso a questa misura.

Praticamente il superbonus ha scoraggiato a monte le possibili frodi e dovendo pianificare il futuro è, dunque, comprensibile oltre che auspicabile comprenderne le motivazioni e prendere come riferimento tutti i controlli previsti:

  • l'asseverazione di congruità delle spese sostenute;
  • l'asseverazione del rispetto dei requisiti minimi;
  • il visto di conformità.

Asseverazione di congruità delle spese sostenute

Relativamente all'asseverazione di congruità delle spese sostenute occorre far riferimento:

  • all'art. 119, comma 13, lettere a) e b) e art. 121, comma 1-ter del Decreto Rilancio;
  • all'Allegato A, punto 13 e Allegato I, Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici ecobonus);
  • al Decreto Ministero della Transizione Ecologica 14 febbraio 2022, n. 75;
  • al Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 come modificato dal Decreto 6 agosto 2020, n. 329.

Sostanzialmente, mediante l'asseverazione di congruità, un tecnico abilitato certifica che le spese sostenute siano congrue rispetto al prezzario di riferimento utilizzato. Questa è forse la prima grande novità prevista dal Decreto Rilancio. Precedentemente, infatti, tutti i bonus edilizi erano calcolati in funzione della spesa sostenuta senza alcun controllo sulla sua effettiva congruità rispetto ad un parametro di riferimento (il prezzario).

Complice la prima versione della cessione del credito, l'assenza di controlli e congruità delle spese sul bonus facciate è stato uno dei grandi errori del legislatore che ha generato frodi, dubbi, menzogne e "giustificato" la scelta del Governo di bloccare qualsiasi formula alternativa alla detrazione diretta (fatta qualche eccezione).

Asseverazione del rispetto dei requisiti minimi

Altro sistema di controllo è stato previsto con l'asseverazione del rispetto dei requisiti minimi previsti dalle relative disposizioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) e di riduzione del rischio sismico (sismabonus).

Nel caso degli interventi di superecobonus, le asseverazioni contenute nel "Decreto Requisiti tecnici ecobonus" contengono la dichiarazione del tecnico abilitato che l’intervento ha comportato il miglioramento di almeno due classi energetiche (o una classe energetica qualora la classe ante intervento sia la A3).

All’asseverazione sono allegati gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento rilasciati da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Lo stesso Decreto Requisiti tecnici definisce puntualmente tutti gli adempimenti:

  1. depositare in Comune la relazione energetica di cui all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 192/2005 (obbligatoria per gli interventi di superbonus);
  2. acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti;
  3. acquisire l’attestato di prestazione energetica;
  4. acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;
  5. salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
  6. conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.
  7. trasmettere all’ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori, i dati contenuti nella scheda descrittiva che contiene i seguenti modelli , ottenendo ricevuta informatica, esclusivamente attraverso il sito internet reso annualmente disponibile:
    • l’Allegato C, contenente i principali dati estratti dall’attestato di prestazione energetica ovvero dall’attestato di qualificazione energetica, sottoscritto da un tecnico abilitato;
    • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati;
  8. trasmettere all’ENEA l’asseverazione attestante il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, con i modi e nei tempi previsti;
  9. conservare ed esibire, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate o di ENEA, tutta la suddetta documentazione.

Asseverazione Enea e SAL

Relativamente all'asseverazione Enea, il Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Asseverazioni) prevede che la stessa possa avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione.

Tale asseverazione è redatta:

  • secondo il modulo tipo di cui all’allegato 1, Decreto Asseverazioni, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione, con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
  • secondo il modulo tipo di cui all’allegato 2, Decreto Asseverazioni, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione, con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.

Da ricordare che:

  • tale asseverazione è compilata on-line nel portale informatico ENEA dedicato;
  • la stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa ad ENEA attraverso il suddetto sito;
  • l’asseverazione è trasmessa entro novanta giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi;
  • a seguito della trasmissione ad ENEA, il tecnico abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione, che riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema;
  • le comunicazioni tra ENEA e tecnico abilitato avvengono tramite l’area personale riservata allo stesso nel portale informatico.

È chiaro che, considerata la formulazione dell'art. 3, comma 2 del Decreto Asseverazioni, l'asseverazione ENEA va trasmessa entro 90 giorni dal termine dei lavori inteso come SAL intermedio o finale.

Il visto di conformità

Per finire, l'art. 119, comma 11 del Decreto Rilancio prevede per il superbonus l'obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente che intenda utilizzare il superbonus nella dichiarazione dei redditi non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.

Relativamente al visto di conformità, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la circolare n. 17/E/2023 in cui, tra le altre cose, è riportato l'elenco di tutta la documentazione da controllare e conservare.

Conclusioni

Nelle ultime settimane si è tornati a parlare di futuro dei bonus edilizi. Al momento al tavolo ci sono 3 proposte (Lega, Forza Italia e Ance) ma è chiaro che qualsiasi siano le decisioni del Governo e del Parlamento, si dovrà necessariamente partire dall'esperienza accumulata tramite il superbonus.

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