Superbonus 110% e visto di conformità: tutto quello che c'è da sapere nella guida del Fisco

Arriva dalla Direzione regionale del Molise dell'Agenzia delle Entrate la guida sul visto di conformità. Tutto quello che c'è da sapere: dai soggetti che possono rilasciarlo alle formalità preliminari, dai documenti da allegare ai controlli

di Redazione tecnica - 02/04/2021

Cos'è il visto di conformità? In cosa si concretizzano l’asseverazione e la certificazione tributaria? Chi è legittimato a rilasciare il visto di conformità? In quali casi è necessario venga rilasciato il visto di conformità sulle dichiarazioni e comunicazioni fiscali?

Superbonus 110% e visto di conformità: il memorandum dell'Agenzia delle Entrate

Sono solo alcune delle domande sul visto di conformità necessario per scegliere le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) alla fruizione delle detrazioni fiscali (tra le quali il superbonus 110%), a cui ha provveduto a rispondere l'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale del Molise con la pubblicazione di un memorandum ad uso dei professionisti.

Un memorandum che, rispondendo a 44 domande, chiarisce:

  • quali sono i soggetti che possono rilasciare il visto di conformità;
  • le formalità preliminari al rilascio del visto di conformità;
  • i documenti da allegare alla comunicazione.

Speciale Superbonus

I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità

Viene immediatamente chiarito che i soggetti che possono rilasciare il visto di conformità sono:

  • i professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  • i professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro;
  • i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  • i responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

Le formalità preliminari al rilascio del visto di conformità

Il professionista che rilascia il visto di conformità è tenuto a inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione (ai sensi dell’art. 21 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164) nella quale indicherà:

  • i suoi dati anagrafici, la qualifica professionale posseduta, il codice fiscale e la partita IVA;
  • il suo domicilio e gli altri luoghi dove esercita l’attività professionale;
  • il codice fiscale e la sede dello studio professionale al quale è eventualmente associato;
  • la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione, ove previsto, del collegio sindacale della società di servizi di cui intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alla stessa.

I documenti da allegare alla comunicazione

Alla comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate, il professionista dovrà alegare:

  • copia integrale della polizza assicurativa di responsabilità civile;
  • dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza;
  • dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 8 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

Cos'è il visto di conformità

Come chiarito all'interno del memorandum, il visto di conformità (visto leggero) costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria.

Il soggetto autorizzato al rilascio del visto è tenuto a predisporre la dichiarazione fiscale, attestare di aver eseguito i necessari controlli mediante sottoscrizione della stessa e a trasmetterla all’Agenzia delle Entrate.

A cosa serve il visto di conformità

L'obiettivo dell'apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato sulle dichiarazioni fiscali è:

  • garantire ai contribuenti assistiti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari;
  • agevolare l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza;
  • contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti;
  • semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA;
  • contrastare indebite cessioni di credito d’imposta o sconti in fattura non dovuti riguardanti interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di rischio sismico, di realizzazione di impianti fotovoltaici, di colonnine di ricarica e di abbattimento delle barriere architettoniche.

Il visto di conformità e il Superbonus 110%

Ricordiamo che il visto di conformità è un attestazione necessaria per poter optare per le due possibilità previste dal Decreto Rilancio (sconto in fattura e cessione del credito) e certifica la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus.

Il visto di conformità attesta, dunque, sulla base alla documentazione prodotta dal contribuente afferente l’intervento, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

I soggetti che rilasciano il visto di conformità devono anche verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati, in quanto obbligatorie.

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