Tar Lazio e Ultime notizie Covid-19: Obbligo vaccinale per il personale della scuola

Respinta dal Tar Lazio la richiesta di sospensione dei provvedimenti predisposti dal Mnistero dell’istruzione e relativi all’obblugo vaccinale per docenti ed ATA

di Redazione tecnica - 20/12/2021

Il TAR del Lazio con il decreto 17 novembre 2021, n.7394 respinge la richiesta di immediata sospensione dei provvedimenti impugnati predisposti dal Mnistero dell’istruzione e relativi all’obblugo vaccinale per docenti ed ATA anche perché il danno patrimoniale dei docenti sospesi potrebbe essere riparato con la sentenza di merito e fissa la discussione del ricorso in camera di consiglio per il prossimo 11 Gennaio.

Nessuna sospensiva

Non va sospesa la disposizione del Ministero della istruzione che dispone la sospensione dal servizio del personale della scuola che non ha effettuato il vaccino Covid-19 atteso che, in sede di doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti appare in ogni caso di gran lunga prevalente rispetto all’interesse dei docenti che non vogliono sottoporsi al vaccino quello pubblico finalizzato ad assicurare al contempo il corretto svolgimento dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e a circoscrivere il più possibile potenziali situazioni in grado di incrementare la circolazione del virus.

Il Tar Lazio respinge la richiesta

Il TAR Lazio nel proprio decreto repinge la richiesta dei ricorrenti ricordando, tra l’altro, che;

  • contrariamente a quanto prospettato dai ricorrenti i principi di carattere generale enunciati dalla sentenza del Consiglio di Stato n.7045 del 20 ottobre 2021 in materia di obbligo vaccinale del personale sanitario sembrerebbero applicabili anche al personale scolastico;
  • la disciplina introdotta è razionalmente finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento dell’attività scolastica in presenza in condizioni tali da ridurre il più possibile il concretizzarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica in quanto in grado di incentivare l’estendersi della pandemia;
  • l’obbligo vaccinale risulta correttamente e scientificamente giustificato alla luce dell’autorevolezza degli studi e delle ricerche effettuati dagli Enti statali istituzionalmente competenti in materia di sicurezza sanitaria.

Nota 7 dicembre 2021, prot. 1889

Ricordiamo, per ultimo, che il Ministero della Salute con nota 7 dicembre 2021, prot. 1889, avente ad oggetto “Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi” inviata, ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, tra l’altro

  • recepisce e rende operativo il contenuto dell'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il quale – con l'inserimento dell'art. 4-ter nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 76/2021) - introduce a decorrere dal 15 dicembre 2021 l'obbligo vaccinale per “il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione”;
  • decreta che, a decorrere dal 15 dicembre 2021, “la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione”;
  • prevede che a decorrere dal 15 dicembre 2021 “All'inosservanza dell'obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa” e che “Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del ciclo vaccinale”;
  • statuisce che “L'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l'inosservanza dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al DL. n. 19/20, rideterminata “nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”.

Vai allo Speciale Coronavirus Covid-19

© Riproduzione riservata